Il pacchetto di liberalizzazioni prevede, per gli under 35, la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata con scrittura privata (senza atto notarile) e capitale minimo simbolico (euro 1,00).
Lo stabilisce l'art. 3 del Decreto liberalizzazioni (D.L. 24/01/2012 n. 1) che istituisce il nuovo art.2463-bis del Codice Civile il quale recita testualmente: "La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione". Sempre il nuovo 2463-bis del Codice Civile: "L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione é stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione e' effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo...". Viene modificato anche l'art. 2484 del Codice Civile, nel quale si aggiunge il seguente comma, dopo il primo: "La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci." Sarà poi un decreto ministeriale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto liberalizzazioni a definire lo statuto standard della società e ad individuare i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
La nuova norma quindi ha l'obiettivo di favorire l'imprenditorialità dei più giovani, ai quali si consente di partecipare a strutture associative mediante l'eliminazione di quei paletti che hanno rappresentato finora, per le società di capitali, un grave ostacolo. La "società semplificata a responsabilità limitata" può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. Quindi, spazio anche alle srl semplificate con un socio unico. Possono costituire, però, tali società solo persone fisiche. Come detto l'accesso per le srl semplificate è limitato a tutti coloro che non hanno ancora compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. I requisiti soggettivi dei soci e quindi anche il requisito dell'età devono sussistere anche durante tutta la durata della società. Nel caso di raggiungimento dei 35 anni da parte di un solo socio, l'assemblea (convocata dagli amministratori senza indugio) può deliberare la trasformazione della società. Diversamente, il socio è escluso di diritto. Nell'ipotesi, invece, di perdita del requisito d'età da parte di tutti i soci, l'unica scelta è fra trasformazione o scioglimento della società. Per la costituzione della società, niente atto pubblico, basterà una scrittura privata. Basta la scrittura privata anche per il verbale relativo alle modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci e per l'atto di trasferimento delle partecipazioni. Infine la costituzione può avvenire con un capitale sociale minimo di 1 euro contro i 10mila euro previsti per la costituzione della srl ordinaria. Volendo si può prevedere un capitale sociale superiore. L'atto costitutivo va depositato per l'iscrizione entro 15 giorni presso il Registro delle imprese nella attraverso la Comunicazione unica con la quale si apre anche la Partita Iva. La comunicazione è esente da diritti di bollo e di segreteria.
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