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Il passaggio abilitazioni dalla 46/90 al decreto 37/08 va attuato d’ufficio dalla CCIAA

Il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo quella che si è rivelata un’efficace azione sindacale da parte di Confartigianato, ha accolto le indicazioni sul passaggio delle abilitazioni dalla Legge 46/90 al Decreto Ministeriale 37/08.
Il Ministero, con circolare del 19 marzo 2012, ha recepito gran parte delle istanze artigiane, specificando che il passaggio delle abilitazione va attuato d’ufficio dalle Camere di Commercio e senza altri accertamenti sui requisiti professionali.
Nell’eventualità in cui la Camera di Commercio, nell’esame del caso concreto, non ravvisi continuità fra la classificazione riconosciuta ai sensi della Legge n. 46/90 e quella prevista dal DM n. 37/08, potrà - nella propria “autonomia decisionale” - ritenere necessaria la presentazione di una SCIA.
La circolare ministeriale chiarisce, inoltre, che il presupposto per le conversioni automatiche delle abilitazioni è la sussistenza dello stato di iscrizione al Registro Imprese o all'albo provinciale delle imprese artigiane "con continuità dalla data del 27 marzo 2008, nonché, almeno dalla medesima data, della corrispondente abilitazione acquisita ai sensi della Legge n. 46 del 1990 e senza che nel frattempo siano venuti meno i relativi requisiti in capo all'imprenditore o al legale rappresentante".
Esprimiamo profonda soddisfazione per un risultato che abbiamo ottenuto grazie ad un confronto aperto e chiaro.

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Il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo quella che si è rivelata un’efficace azione sindacale da parte di Confartigianato, ha accolto le indicazioni sul passaggio delle abilitazioni dalla Legge 46/90 al Decreto Ministeriale 37/08.
Il Ministero, con circolare del 19 marzo 2012, ha recepito gran parte delle istanze artigiane, specificando che il passaggio delle abilitazione va attuato d’ufficio dalle Camere di Commercio e senza altri accertamenti sui requisiti professionali.
Nell’eventualità in cui la Camera di Commercio, nell’esame del caso concreto, non ravvisi continuità fra la classificazione riconosciuta ai sensi della Legge n. 46/90 e quella prevista dal DM n. 37/08, potrà - nella propria “autonomia decisionale” - ritenere necessaria la presentazione di una SCIA.

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