Il Regolamento UE 1222/2009' riguardante l'etichettatura dei pneumatici ha l'obiettivo di migliorare la sicurezza e l'efficienza economica e ambientale del trasporto su strada attraverso la promozione di pneumatici sicuri ed efficienti dal punto di vista dei consumi di carburante, con bassi livelli di rumorosità.
Il Regolamento prescrive che le informazioni circa alcune prestazioni dei pneumatici debbano essere comunicate ai consumatori. Queste informazioni riguardano:
a) la resistenza al rotolamento dei pneumatici in relazione al consumo di carburante
b) l'aderenza al bagnato dei pneumatici, in relazione alla sicurezza (spazio frenata, acqua planning ecc...)
c) la rumorosità  esterna dei pneumatici (espressa in decibel)
Tali informazioni riguardano esclusivamente i pneumatici per autovetture (C 1), trasporto leggero (C2) e trasporto pesante (C3) fabbricati a partire dal 1° luglio 2012 (data di Produzione 2712; dove 27 è la ventisettesima settimana e 12 è l'anno 2012).

Sono pertanto ESCLUSI i pneumatici:moto, macchine agricole, ricostruiti, da competizione, di emergenza (ruotino),  chiodati,  con codice velocità inferiore  a 80 km/h, pneumatici con diametro nominale del cerchio inferiore o uguale 254 millimetri (10 pollici) o uguale/superiore a 635 mm (25 pollici), pneumatici progettati per essere montati sui veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1 ° Ottobre 1990.
Come dovranno comportarsi i vari operatori:

Produttori/importatori di pneumatici
  Devono rendere disponibili le informazioni, attraverso materiale tecnico o promozionale quali depliants, brochure compresi i siti WEB,  oppure apponendo un adesivo sul battistrada del pneumatico o una etichetta che accompagna la consegna di ogni lotto di fornitura di pneumatici destinati alla rivendita e al consumatore finale.

Rivenditore/Autofficina/GommistaI rivenditori potranno vendere ancora, dopo il 1 novembre 2012, i pneumatici in stock senza le informazioni riportate in etichetta purché prodotti prima del 1° luglio 2012  (data di Produzione 2712; dove 27 è la ventisettesima settimana e 12 è l'anno 2012).

Rivenditore/Distributore di autoveicoli
  Devono dichiarare le classi di resistenza al rotolamento, aderenza su bagnato e rumore esterno da rotolamento per pneumatici offerti in alternativa, se differenti da quelli di serie sul veicolo.
  Nel momento in cui al cliente viene data la possibilità di scegliere la dimensione / il tipo di pneumatico da montare sul cerchio di serie o di scegliere un altro tipo di cerchio e di pneumatico devono essere fornite le informazioni riportate in etichetta prima di concludere la vendita.
  Gli obblighi a fornire informazioni possono non essere necessari solo nel caso in cui vengano proposti cerchi in opzione con pneumatici di tipo e misure assolutamente identici a quelli di serie.
In sintesi tutte queste informazioni possono essere fornite, facendo prendere visione ed eventualmente consegnando  al cliente una etichetta, le cui caratteristiche sono già state definite e che  non è modificabile da parte dei produttori tantomeno dai rivenditori/gommisti. ( allegato esempio etichetta).


Come si legge l'etichetta.
1° Riquadro a sinistra
Indica la resistenza al rotolamento secondo una scala  A / G,  dove A indica la minore resistenza e G la maggiore, conseguentemente il minore o maggiore consumo di carburante.
2° Riquadro a destra
Indica l'aderenza sul bagnato secondo una scala  A / G,  dove A indica la migliore aderenza e G la peggiore, conseguentemente migliori o peggiori  prestazioni relativamente al fenomeno dell'acquaplaning e dello spazio di frenata, alla tenuta di strada, al controllo direzionale ecc.
3° Riquadro in basso
Indica la rumorosità secondo una scala di tre valori rappresentata da tre barre di colore nero ed il valore del rumore espresso in Decibel
 
Quando il pneumatico emette rumore da rotolamento inferiore di 3dB o più rispetto al futuro limite europeo come da Reg. 661/2009
 
Quando il pneumatico emette rumore da rotolamento che rispetta i limiti futuri come da Reg. 661/2009
 
Quando il pneumatico soddisfa gli attuali limiti della direttiva 2001/43

Visualizza il Regolamento UE 1222_2009 allegato