Il Decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo 2020 prevede norme ancor più stringenti per gli esercizi commerciali nell’ottica del contenimento dell’epidemia di Coronavirus.
Restano valide tutte le raccomandazioni igienico-sanitarie e di comportamento già previste: rimandiamo tutto ciò che non è necessario e evitiamo ogni spostamento salvo per motivi di comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità e per motivi di salute.
In particolare dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020:
SOSPESE attività commerciali al dettaglio ad eccezione
di attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità fermo restando la garanzia della distanza interpersonale di 1 metro.
In particolare restano aperte:
- Farmacie
- Parafarmacie
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di a
- limentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernic
- i, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domesti
- ci
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
SOSPESE attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc.)
APERTE, fermo restando la garanzia della distanza interpersonale di 1 metro:
- mense
- Consegne a domicilio
- Somministrazione alimenti e bevande all’inter
- no di aree di servizio stradali e autostradali, nelle stazioni ferroviarie e negli ospedali
SOSPESE attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri e estetisti)
APERTE
- lavanderie (industriali e non)
- Pompe funebri e attività connesse
APERTI
- Servizi bancari, finanziari e assicurativi
- Attività settore agricole e zootecniche di trasformazione agroalimentare
Si precisa che:
- CHIUSI fino al 25/3 indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari
- CONSENTITA la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezion
amento che da asporto - APERTI gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- CONSENTITA la libera circolazione del trasporto merci
- APERTI idraulici, impiantisti, benzinai e meccanici