Il Decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo 2020 prevede norme ancor più stringenti per gli esercizi commerciali nell’ottica del contenimento dell’epidemia di Coronavirus.

Restano valide tutte le raccomandazioni igienico-sanitarie e di comportamento già previste: rimandiamo tutto ciò che non è necessario e evitiamo ogni spostamento salvo per motivi di comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità e per motivi di salute.

 

In particolare dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020:

SOSPESE attività commerciali al dettaglio ad eccezione

 di attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità fermo restando la garanzia della distanza interpersonale di 1 metro.

In particolare restano aperte:

  • Farmacie
  • Parafarmacie
  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di a
  • limentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernic
  • i, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domesti
  • ci
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

SOSPESE attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc.)

APERTE, fermo restando la garanzia della distanza interpersonale di 1 metro:

  • mense
  • Consegne a domicilio
  • Somministrazione alimenti e bevande all’inter
  • no di aree di servizio stradali e autostradali, nelle stazioni ferroviarie e negli ospedali

SOSPESE attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri e estetisti)

APERTE

  • lavanderie (industriali e non)
  • Pompe funebri e attività connesse

APERTI

  • Servizi bancari, finanziari e assicurativi
  • Attività settore agricole e zootecniche di trasformazione agroalimentare

Si precisa che:

  • SONO CHIUSE fino al 25/3 le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (VEDI ALLEGATO) sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività
    • CHIUSI fino al 25/3 indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari
    • CONSENTITA la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezion
      amento che da asporto
    • APERTI gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
    • CONSENTITA la libera circolazione del trasporto merci
    • APERTI idraulici, impiantisti, benzinai e meccanici

     

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