La mancata presentazione del MUD prevede pesanti sanzioni

Entro il 30 aprile 2016 le imprese obbligate dovranno presentare alla Camera di Commercio la dichiarazione ambientale annuale (MUD), utilizzando la modulistica e le modalità già in un uso per il 2015.

La decisione di non modificare le procedure e la modulistica già in uso dal 2015 e fino alla piena operatività del Sistri (Sistema di tracciabilità dei rifiuti), è stata deliberata  con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/2015).

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD, sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari superiore a euro 8.000,00
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184, comma 3 lettere c), d) e g)).

Le comunicazioni da presentare entro il 30/04/2016, riferite ai dati dell’anno 2015, sono:

  1. Comunicazione rifiuti
  2. Comunicazione veicoli fuori uso
  3. Comunicazioni imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori rifiuti di imballaggio
  4. Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5. Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione
  6. Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Le sanzioni

I soggetti che non effettuano la comunicazione ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (30 aprile), si applica la sanzione amministrativa pecuniari da 26 euro a 160 euro.