La mancata presentazione del MUD prevede pesanti sanzioni
Entro il 30 aprile 2016 le imprese obbligate dovranno presentare alla Camera di Commercio la dichiarazione ambientale annuale (MUD), utilizzando la modulistica e le modalità già in un uso per il 2015.
La decisione di non modificare le procedure e la modulistica già in uso dal 2015 e fino alla piena operatività del Sistri (Sistema di tracciabilità dei rifiuti), è stata deliberata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/2015).
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD, sono:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari superiore a euro 8.000,00
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184, comma 3 lettere c), d) e g)).
Le comunicazioni da presentare entro il 30/04/2016, riferite ai dati dell’anno 2015, sono:
- Comunicazione rifiuti
- Comunicazione veicoli fuori uso
- Comunicazioni imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori rifiuti di imballaggio
- Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione
- Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Le sanzioni
I soggetti che non effettuano la comunicazione ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (30 aprile), si applica la sanzione amministrativa pecuniari da 26 euro a 160 euro.