Fiscale

Proroga della detrazione Irpef del 50% dell’Iva per l’acquisto di immobili residenziali

Tra le disposizioni contenute nel decreto “Milleproroghe” approvato il 28/02/2017 è contenuta la proroga della detrazione Irpef dell’importo dell’Iva relativa all’acquisto degli immobili residenziali, effettuato entro il 31.12.2017.

L’unità immobiliare deve essere di tipo residenziale, di classe energetica A o B ed acquistata dall’impresa costruttrice.

L’agevolazione consiste nella detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva dovuta, da ripartire in 10 quote costanti nell’anno di acquisto dell’immobile e nei successivi nove.

Per ulteriori informazioni contattare la Confartigianato allo 099.336775

La rottamazione delle cartelle Equitalia. Come fare per non pagare sanzioni e interessi di mora

L’art. 6 del D.L. 193/2016 (c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”) convertito dalla Legge 225/2016 prevede la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo ossia la c.d. “rottamazione delle cartelle” beneficiando della “cancellazione” delle sanzioni e degli interessi di mora per i ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016.

Cosa è possibile definire


La definizione agevolata può riguardare:

cartelle di pagamento,
avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli,
avvisi di addebito dell’Inps,
sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada, limitatamente agli interessi, ivi compresi quelli per ritardo pagamento.
Somme oggetto della definizione agevolata
Le somme interessate dalla definizione si possono riferire a:

imposte (Irpef, Ires, Irap, Iva, ecc.)
contributi previdenziali
contributi Inail
ruoli in contenzioso
entrate locali (Imu, Tasi) se il Comune si è avvalso di Equitalia per la riscossione.

Quanto si paga


L’estinzione del debito tributario avviene senza corrispondere:

le sanzioni e gli interessi di mora
le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi o premi previdenziali.


Resta dovuto invece:

il capitale
gli interessi legali
l’aggio (9% fino al 31/12/12; 8% dal 1/1/13 al 31/12/15; 6% dal 1/1/16)
il rimborso delle spese per procedure esecutive o notifica della cartella di pagamento.

Come aderire


L’accesso all’agevolazione richiede la presentazione di un’apposita istanza entro il 21 aprile 2017 all’Agente della riscossione.
Il pagamento delle somme dovute deve avvenire o in unica soluzione (luglio 2017) ovvero al massimo in 5 rate (su cui sono dovuti gli interessi per dilazione di pagamento pari al 4,5% annuo a decorrere dal 1° agosto 2017). Per i pagamenti a rate il 70% delle somme dovute vanno versate nel 2017 e il restante 30% nel 2018.

Per tutti gli approfondimenti si rimanda al seguente Link:
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/

Gli uffici di Confartigianato Imprese Taranto sono a disposizione per ulteriori informazioni e assistenza.

La cessione dei crediti per riqualificazione energetica

La legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016) al comma 74 introduce la possibilità da parte dei condòmini incapienti di cedere il bonus del 65% relativo alle spese di riqualificazione energetica alla ditta fornitrice.

Il 22 marzo 2016 è stato pubblicato il provvedimento direttoriale prot. n. 434343 dell’ Agenzia delle Entrate che definisce le modalità per  cedere la detrazione fiscale per i soggetti che si trovano nella no tax area per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori.

Il provvedimento attuativo stabilisce:

  • che per condòmini i “incapienti” si intendono i pensionati che hanno un reddito lordo annuo 2015 non superiore a 7.500 euro, al netto dell’abitazione principale e di eventuali terreni (sino a 185,92 euro di rendita), i lavoratori dipendenti sino a 8000 euro che beneficiano di una detrazione che assorbe tutta l’Irpef dovuta e i contribuenti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sino a 4.800 euro;
  • i condòmini incapienti potranno cedere ai fornitori delle opere e dei servizi relativi alla riqualificazione energetica la loro quota di detrazione del 65% delle spese loro attribuite in base alla tabella millesimale;
  • le ditte fornitrici praticheranno uno sconto sulla fattura per un importo, trattabile, che al massimo potrà essere del 65% dell’importo. Le ditte fornitrici potranno poi utilizzare in 10 rate annuali il credito, compensandolo nel modello F24 con i loro debiti fiscali e previdenziali;
  • la scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori;
  • le ditte fornitrici, a loro volta, devono comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate;
  • l’amministratore del condominio deve comunicare, entro il 31 marzo 2017 in via telematica la spesa sostenuta nel 2016, l’elenco dei bonifici, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e il relativo importo, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di loro. La mancata comunicazione implica la perdita del credito fiscale;
  • il condominio , inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’agenzia delle Entrate.

 

## ULTIMORA ##

 

Confartigianato: “No alla cessione del bonus energia dai cittadini meno abbienti”                            

Gli imprenditori non ci stanno a fare da banca per i cittadini meno abbienti. Confartigianato e Rete Imprese Italia lo hanno detto chiaro e tondo in risposta al provvedimento emesso il 23 marzo dall’Agenzia delle Entrate che attua una norma dell’ultima Legge di Stabilità. In pratica, il problema riguarda la detrazione fiscale del 65% per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici. Per ampliarne l’utilizzo ai condomini in cui abitano cittadini con basso reddito, i cosiddetti incapienti che non pagano Irpef, la nuova legge prevede che questi ultimi cedano il credito d’imposta alle imprese che effettuano i lavori, a titolo di pagamento della quota di spese a proprio carico.  Ma, con questo trasferimento, le imprese si farebbero carico di 2/3 della spesa del condomino, cifra che riprenderebbero in 10 anni, incassando immediatamente un terzo dell’importo. In altre parole, alle imprese viene chiesto di fare da banca ai cittadini meno abbienti, spalmando su dieci anni il recupero del credito anticipato. L’obiettivo della norma è quello di riportare su pari livelli tutti i condomini, di rilanciare l’edilizia e le opere di efficientamento energetico. Tutti motivi nobili, per cosi dire. Ciò che non è accettabile, però, è che siano le imprese ad anticipare il credito e a recuperarlo in dieci anni. In tempi come questi, alle imprese viene chiesto uno sforzo che in molte non riuscirebbero a sostenere. Confartigianato e Rete Imprese Italia hanno subito denunciato questa situazione,  chiedendo modifiche immediate alla norma. Il rischio, infatti, è quello che il meccanismo sia inapplicabile, buono soltanto sulla carta, vanificando cosi gli sforzi di rilanciare  il settore dell’edilizia e dell’efficienza energetica del patrimonio immobiliare del paese

Dal 1 giugno 2016 Equitalia notifica le cartelle di pagamento a mezzo PEC alle imprese individuali, società e tutti i professionisti iscritti in albi o elenchi

Un recente provvedimento del Governo prevede che per le imprese individuali, le società e tutti i professionisti iscritti in albi o elenchi, a partire dal 01.06.2016, la notifica delle cartelle esattoriali Equitalia avvenga esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

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Pubblicata la legge 21/2016 (c.d. “milleproroghe”) - Ecco le disposizioni di interesse per i datori di lavoro

Il 26 febbraio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 21/2016 di conversione del DL 210/2015, cosiddetta “milleproroghe”, contenente la proroga dei termini previsti per numerose disposizioni legislative riguardanti più settori; riepiloghiamo quelle di interesse per i datori di lavoro.

Contributo di licenziamento

Come noto la L. 92/2012 (cd. “Legge Fornero”) ha introdotto l’obbligo di versamento di un contributo, a carico del datore di lavoro, nel caso di interruzione dei rapporti a tempo indeterminato. Tale contributo, destinato a finanziare l’indennità ASPI (ora NASPI) deve essere versato in tutti i casi in cui, a fronte della cessazione del rapporto di lavoro, sorge in capo al lavoratore il diritto teorico alla percezione della suddetta indennità.

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