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      Seminario informativo sulla “Patente a crediti” organizzato da Confartigianato, previsto martedì 8 ottobre 2024 alle ore 15.00, nella Sala Resta della Camera di commercio a Taranto, in Viale Virgilio n. 152. Al seminario parteciperà il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Paolo Pennesi. L’evento è finalizzato alla massi...
Patente a crediti: dal 1 Ottobre arriva l’obbligo. Confartigianato ti aiuta

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  Dal 1° ottobre 2024 entrerà in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. Questo sistema, introdotto dal Decreto-legge n. 19/2024, mira a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e combattere il lavoro sommerso.   Modalità di richiesta La patente dovrà essere...
CORSO GRATUITO SUL CORRETTO UTILIZZO DEI DIISOCIANATI

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    Confartigianato Taranto organizza il CORSO GRATUITO con l’obiettivo di: Approfondire le nozioni base relative ai rischi connessi all’uso errato di prodotti che contengono di-isocianati. Indicare le buone pratiche per maneggiare tali prodotti in sicurezza e muniti di dispositivi di protezione adeguati. La finalità del corso è l’assolvimento de...
TRASPARENZA E PUBBLICITÀ EROGAZIONI PUBBLICHE - ELENCO IMPRESE

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Il Tuo Modello 730 GRATUITO

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  Per i nuovi utenti del CAAF Confartigianato il servizio di compilazione e invio del modello 730 è GRATIS. Competenza, Sicurezza e Risparmio garantiti. Confartigianato Taranto al fianco delle imprese, delle persone, di tutti i TARANTINI! Per fissare l'appuntamento con il CAAF di Confartigianato Taranto è possibile telefonare a 099330548 -
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Igiene e sicurezza degli alimenti - HACCP

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Aggiornamenti Obbligatori “FER-Fonti Energetiche Rinnovabili” (Termoidraulico ed Elettrico)

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  3,2 milioni di pericolosi ‘fantasmi’ si aggirano per l’Italia: sono i lavoratori irregolari e gli operatori abusivi che popolano il sommerso, quel mondo parallelo che ‘vale’ 202,9 miliardi di euro e rappresenta l’11,3% del Pil e il 12,6% del valore aggiunto, in cui non esistono regole e che produce danni ...

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Seminario informativo sulla "Patente a Crediti" - 8 ottobre 2024 ore 15.00

04 Ottobre 2024
Seminario informativo sulla "Patente a Crediti" - 8 ottobre 2024 ore 15.00

      Seminario informativo sulla “Patente a crediti” organizzato da Confartigianato, previsto martedì 8 ottobre 2024 alle ore 15.00, nella Sala Resta della Camera di commercio a Taranto, in Viale Virgilio n. 152. Al seminario parteciperà il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Paolo Pennesi. L’evento è finalizzato alla massima diffusione delle informazioni in ordine alla corretta richiesta della patente attraverso il porta...

Patente a crediti: dal 1 Ottobre arriva l’obbligo. Confartigianato ti aiuta

26 Settembre 2024
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  Dal 1° ottobre 2024 entrerà in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. Questo sistema, introdotto dal Decreto-legge n. 19/2024, mira a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e combattere il lavoro sommerso.   Modalità di richiesta La patente dovrà essere richiesta tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che  sarà...

CORSO GRATUITO SUL CORRETTO UTILIZZO DEI DIISOCIANATI

04 Settembre 2023
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    Confartigianato Taranto organizza il CORSO GRATUITO con l’obiettivo di: Approfondire le nozioni base relative ai rischi connessi all’uso errato di prodotti che contengono di-isocianati. Indicare le buone pratiche per maneggiare tali prodotti in sicurezza e muniti di dispositivi di protezione adeguati. La finalità del corso è l’assolvimento dell’obbligo di formazione necessario per l’utilizzo di prodotti contenenti diisocianati&n...

No al salario minimo per legge. Meglio valorizzare la contrattazione collettiva

14 Luglio 2023
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29 Giugno 2023
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      “Nuova legge dell’artigianato, con le radici nel futuro” è stato il titolo del convegno organizzato da Confartigianato Imprese Taranto, tenutosi ieri presso la Cittadella delle Imprese. Autorevoli rappresentanti delle istituzioni regionali e locali si sono confrontati davanti ad una folta platea di artigiani presenti all’incontro. Per la Regione Puglia è intervenuto l’Assessore allo Sviluppo economico Alessandro...

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29 Giugno 2023
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25 Giugno 2023
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  La Legge per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell’artigianato pugliese, il cui restyling è stato approvato in Consiglio regionale lo scorso 28 marzo, giunge nella sua fase di programmazione dei primi interventi volti a tutelare e valorizzare l’artigianato, un settore strategico per la Puglia e per il territorio provinciale ionico.

Il Tuo Modello 730 GRATUITO

30 Aprile 2023
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Corso PRIMO SOCCORSO gratuito

29 Aprile 2023
Corso PRIMO SOCCORSO gratuito

  L’Addetto al Primo Soccorso è obbligatorio per tutte le imprese con almeno un dipendente o un socio lavoratore. Le imprese sono classificate in tre gruppi A-B-C, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio presenti. Gli argomenti trattati dal corso primo soccorso aziendale riguardano l'attuazione dei primi interventi di soccorso, le conoscenze generali sui traumi e le patologie specifiche...

Rinnovo Patentini F-Gas

04 Marzo 2023
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BONUS EDILIZIA – Sbloccare crediti incagliati e riattivare incentivi strutturali. Confartigianato su...

18 Febbraio 2023
BONUS EDILIZIA – Sbloccare crediti incagliati e riattivare incentivi strutturali. Confartigianato sui media

Risolvere, con un compratore di ultima istanza, il grave problema dei crediti incagliati degli imprenditori che hanno effettuato lavori utilizzando i bonus edilizia e riattivare un sistema sostenibile e strutturale degli incentivi per il risparmio e l’efficientamento energetico degli edifici. E’ quanto sollecita il Presidente di Confartigianato Marco Granelli che sottolinea: “Da tempo sosteniamo la necessità di ridiscutere il sist...

Igiene e sicurezza degli alimenti - HACCP

11 Febbraio 2023
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Assegno unico universale 2023

10 Febbraio 2023
Assegno unico universale 2023

  L’INPS ha comunicato che, a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di assegno unico e universale per i figli a carico, e questa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’AUU si continuerà a erogare d’ufficio senza la necessità di presentare una nuova domanda.

RINNOVATO IL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA ACCONCIATURA ED ESTETICA

27 Ottobre 2022
RINNOVATO IL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA ACCONCIATURA ED ESTETICA

Sottoscritto tra Confartigianato Acconciatori, Confartigianato Estetisti, le altre organizzazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Acconciatura Estetica scaduto il 30 Giugno 2016. L’intesa, che interessa una platea di 55.000 imprese e 125.000 addetti, prevede l’erogazione di un importo di 246 euro a titolo di una tantum ad integrale cop...

Riconoscimento attività storiche e di tradizione Puglia

08 Luglio 2022
Riconoscimento attività storiche e di tradizione Puglia

  Dal 18 luglio sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione della Puglia. L’avviso, pubblicato sul BURP n.75 della Regione Puglia consentirà agli imprenditori pugliesi titolari di aziende storiche di entrare a far parte di una vera e propria rete regionale di valorizzazione e accedere a una serie di vantaggi.

sicurezza_foto_14.jpgP.O.S. - Sicurezza cantiere edile

Il DPR 03.07.2003 n. 222, recante il regolamento già approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 maggio 2003, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.193 del 21.08.2003. Il decreto è in vigore dal 5 settembre 2003.

Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri edili in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni e dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 di modifica del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica come approvato dal Consiglio dei Ministri nella sessione del 23.05.2003

REGOLAMENTO SUI CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni e dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 di modifica del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 ed in particolare l'articolo 22;
Visto l'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2001;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 31 gennaio 2002;
Udito il parere dei Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 novembre 2002;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;
Sulla proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie;
EMANA il seguente regolamento:
CAPO I- Disposizioni generali

Art. 1- (Definizioni e termini di efficacia)
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori,
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite dall'art. 34 comma 1 lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni dì pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;
i) PSS:il piano di sicurezza sostitutivo .del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della legge 11 febbraio. 1994,, n. 109, e successive modificazioni;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter), dei decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e all'articolo 31, comma 1-bis), lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché gli oneri indicati all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n, 109 e successive modificazioni.
2. Le disposizioni dei presente decreto si applicano nelle regioni e province autonome fino alla data di entrata in vigore della normativa emanata dalle medesime regioni e province autonome nel rispetto dei principi fondamentali posti in materia dalla legislazione, dello Stato.
CAPO II- Piano di sicurezza e di coordinamento

Art. 2- (Contenuti minimi)
1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, in riferimento all'area ed all'organizzazione dei cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4;
2) all'organizzazione dei cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4;
3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3;
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, di cui all'articolo 4, commi 4 e 5;
g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio dl pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 7.
3. II coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.
5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al comma 2, è riportato nell'allegato I.

Art. 3- (Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni)
1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato II, in relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.
2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi oltre che degli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, anche dei seguenti:
a) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
b) la dislocazione degli impianti di cantiere;
c) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
e) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.
3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, facendo particolare attenzione oltre che ai
rischi connessi agli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, anche ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
b) al rischio di elettrocuzione;
c) al rischio rumore;
d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai commi 1, 2 e 3, il PSC contiene:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

Art. 4- (Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento)
1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze fra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice: o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto dei Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 del presente articolo e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.
CAPO III- Piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza

Art. 5- (Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo)
1. II PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

Art. 6- (Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza)
1. II POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e dei capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'Informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.


CAPO IV- Stima dei costi della sicurezza

Art. 7- (Stima dei costi della sicurezza)
1. Ove, è prevista la redazione del PSCC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi dì sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni,, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure dl sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
5. per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664 secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.
6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

ALLEGATO l
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione del contenuti dei PSC di cui all'articolo 2, comma 2.
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
3. Le Infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

ALLEGATO II
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali al fini dell'analisi dei rischi connessi all'area dl cantiere, di cui all'articolo 3, comma 1.
Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.

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