Dal 1° ottobre 2024 entrerà in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. Questo sistema, introdotto dal Decreto-legge n. 19/2024, mira a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e combattere il lavoro sommerso.
Modalità di richiesta
La patente dovrà essere richiesta tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che sarà posto online dal Ministero dal 1 ottobre e raggiungibile all’indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it.
Le domande potranno essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa, dal lavoratore autonomo o da un delegato. La patente sarà rilasciata automaticamente, con la possibilità di operare nei cantieri anche in caso di ritardi nell’emissione.
ATTENZIONE:
In fase di prima applicazione è già possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva all’indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., secondo il format modello predisposto dall’INL (allegato alla presente), concernente il possesso dei relativi requisiti.
L’invio di questa pec consentirà di operare in cantiere sino al 31 ottobre, avendo cura di presentare nel frattempo la domanda di rilascio tramite portale INL. A partire dal 1° novembre, infatti, non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
La norma riprende un istituto già previsto all’art. 27 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro) e denominato “patente a punti” che però nessun Governo aveva mai reso esecutivo.
Il D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 - poi convertito nella Legge 56/2024 - ha modificato proprio l’art. 27 del Testo Unico introducendo la nuova norma come “Patente a Crediti”.
Il percorso attuativo è stato completato con il D.M. 132 del 18.09.2024 del Ministero del Lavoro e dalla Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23.09.2024.
CHE COS’È LA PATENTE A CREDITI?
Secondo il nuovo ART. 27 D. Lgs. 81/2008, la “patente a Crediti” è un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.
PER CHI?
Si applica a imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 81/2008 (“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”). Questi cantieri includono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, risanamento, ristrutturazione, smantellamento e trasformazione di opere fisse o temporanee, realizzate in vari materiali (muratura, cemento armato, metallo, legno, ecc.). Sono inclusi anche lavori su strutture elettriche, opere stradali, ferroviarie, idrauliche e bonifiche. Gli obblighi si estendono inoltre agli scavi, al montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per l’ingegneria civile.
ESCLUSIONI
Sono escluse le imprese aventi SOA uguale o maggiore a 3, i soggetti che operano mere forniture di materiale nel cantiere e coloro che effettuano prestazioni intellettuali (es. architetti, ingegneri, geometri ecc).
DA QUANDO?
L’avvio della richiesta di “patente” è previsto per il 1 ottobre 2024.
COME FUNZIONA?
L’impresa, o il lavoratore autonomo, avrà 30 crediti iniziali che potranno essere incrementati come dettagliato nell’apposito paragrafo. I crediti saranno decurtati a seguito di provvedimenti divenuti definitivi (non più impugnabili) emanati da Ispettorato o Autorità Giudiziaria nei confronti del datore di lavoro, dei dirigenti e preposto o del lavoratore autonomo.
L’impresa o il lavoratore autonomo che dovessero scendere sotto la soglia dei 15 crediti non potranno più operare. Potranno invece terminare i lavori per cui abbiano già eseguito il 30% del valore dell’appalto (a meno di intervenuti provvedimenti di sospensione dell’attività).
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il campo di applicazione dell’art. 27 D. Lgs. 81/2008 sono “imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri mobili” con esclusione di quanti effettuano mere forniture o prestazioni intellettuale.
La locuzione “operanti nei cantieri mobili” implica l’applicabilità dell’istituto oltre all’intero macro settore dell’edilizia, anche a tutti i soggetti non classificati come edili ma che, appunto, prestano la loro attività all’interno del cantiere: pensiamo a tutto il settore impianti, ai serramentisti, ai falegnami, etc.
La citata circolare dell’INL chiarisce che “i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente’ nei cantieri”.
PROCEDIMENTO PER L’OTTENIMENTO DELLA PATENTE
- La domanda dovrà essere presentata tramite il portale internet dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro- INL;
- nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda e l’effettivo rilascio della patente a cura dell’INL sarà comunque possibile operare;
- la domanda sarà inoltrabile con la semplice autocertificazione dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla CCIAA-Camera di commercio;
- Assolvimento degli obblighi formativi (corsi di formazione) inerenti la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro L. 81/08 riferiti al datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratori autonomi in caso di utilizzo di attrezzature per cui è richiesta formazione specifica, lavoratori dipendenti);
- Possesso DURC in corso di validità;
- Possesso DVR-Documento valutazione rischi nei casi previsti dalla normativa (non è richiesto ad esempio per autonomi e imprese prive di lavoratori);
- Avvenuta designazione RSPP- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione nei casi previsti dalla normativa
- Possesso DURF-Documento unico di regolarità fiscale, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, nei casi previsti dalla normativa (il DURF riguarda esclusivamente gli appalti di ammontare annuo e per singola impresa superiori a 200.000 euro).
L’iscrizione in CCIAA, il possesso del DURC e della Certificazione di regolarità fiscale (DURF) sono attestati mediante autocertificazione; l’assolvimento degli obblighi formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP sono attestati mediante dichiarazione sostitutive di atto di notorietà.
ATTENZIONE:
Per quanto riguarda la dichiarazione di assolvimento degli obblighi formativi dei lavoratori è opportuno che la stessa sia verificata con estrema accortezza trattandosi di dichiarazione sostitutiva la cui non veridicità è punita penalmente e amministrativamente (arrivando a non poter richiedere la patente per 12 mesi, in pratica un blocco totale dell’impresa).
Per la formazione dei lavoratori autonomi, non essendosi ancora espressa la Conferenza Stato Regioni non è da considerarsi ancora pienamente operativa, al netto dei casi di utilizzo di specifiche attrezzature che la richiedano.
REVOCA DELLA PATENTE
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.
Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.
Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi di questo Ispettorato o di altri organi di vigilanza.
L’adozione della revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.
Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.
VISIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI
È opportuno segnalare che all’interno del portale INL saranno visibili i seguenti dati:
- dati identificativi del titolare della patente;
- dati anagrafici del richiedente;
- numero e data di rilascio della patente;
- punteggio al momento di rilascio e punteggio alla data di accesso al portale;
- eventuali sospensioni della patente;
- eventuali decurtazioni dei crediti.
Tali dati saranno visibili, tramite accesso al portale, ai seguenti soggetti:
- il titolare della patente o suo delegato;
- pubbliche amministrazioni;
- RLS/RLST, cioè il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che deve anche essere informato della presentazione della domanda;
- responsabile dei lavori.
Le informazioni sono conservate per il tempo di vigenza della patente ma quelle relative a provvedimenti di sospensione o di decurtazione dei crediti sono conservate per un massimo di cinque anni dall’iscrizione sul portale.
SOSPENSIONE CAUTELARE
La sospensione cautelare ha una durata massima di 12 mesi.
È obbligatoria in caso di morte del lavoratore quando sia rinvenuta l’imputabilità al datore di lavoro (delegato o dirigente) almeno a titolo di colpa grave (marcata violazione dei doveri di diligenza con violazioni evidenti e sostanziali di specifiche norme e piena consapevolezza del rischio).
È possibile per l’Ispettorato ricorrere alla sospensione in caso di inabilità permanente del lavoratore; tale sospensione avviene “automaticamente” in caso di “menomazione suscettibile di immediato accertamento” (ad esempio perdita di un arto) oppure a seguito di accertamento di inabilità permanente da parte dell’INAIL.
ATTENZIONE: presupposti per l’adozione del provvedimento sono:
- l’accertamento di un nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, sia esso commissivo o omissivo;
- esistenza di una responsabilità diretta almeno a titolo di colpa grave.
In caso di responsabilità non chiare o di approfondimenti da effettuarsi in sede giudiziaria, la sospensione non potrà essere adottata. Gli uffici territoriali prima dell’adozione possono chiedere parere non vincolante all’INL.
Non vi sarà automatica sospensione della patente se il cantiere viene sospeso con provvedimento amministrativo (lavoro nero, violazione disposizione di prevenzione) oppure soggetto a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.
ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
La dotazione iniziale prevede l’attribuzione di 30 crediti, per un massimo raggiungibile di 100.
La richiesta di ulteriori crediti sarà possibile solo a seguito delle integrazioni della piattaforma informatica: sono pertanto necessarie ulteriori indicazioni operative da parte dell’INL. Pertanto:
- in attesa dell’implementazione del portale la patente sarà dotata solo dei 30 crediti iniziali;
- per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza retroattiva;
- se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio patente.
Gli ulteriori crediti sono acquisibili secondo i seguenti criteri:
- storicità aziendale: massimo 10 crediti attribuiti in base all’anzianità di iscrizione in CCIAA al momento del rilascio della patente:
- iscrizione da 5 a 10 anni: 3 crediti;
- iscrizione da 11 a 15 anni: 5 crediti;
- iscrizione da 16 a 20 anni: 8 crediti;
- iscrizione oltre 20 anni: 10 crediti.
Tali crediti incrementati di 1 credito ogni biennio successivo al rilascio della patente in assenza di provvedimenti di decurtazione fino a un massimo complessivo di 20 crediti.
- per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attribuiti un massimo di 30 crediti (v. tabella 1):
- per altre attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attribuibili fino a 10 crediti (v. tabella 2):
DECURTAZIONE DEI CREDITI
Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008 e di seguito riportato (v. tabella 3).
Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle sopra indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Ai fini della decurtazione, sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive.
I provvedimenti sanzionatori in questione devono evidentemente riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre p.v. a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.
LIMITE MINIMO DI CREDITI
Non è possibile operare in cantiere se i crediti sono inferiori a 15.
Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti sarà unicamente possibile completare i lavori in quei cantieri ove siano stati già effettuati lavori per il 30% dell’appalto.
MODALITÀ DI RECUPERO DEI CREDITI
Quando la patente arriva a 15 crediti, o meno, è possibile avviare la procedura di recupero.
La valutazione sul recupero passa da una commissione territoriale composta da rappresentanti dell’Ispettorato Territoriale del lavoro e dell’INAIL che terranno conto degli:
- adempimenti, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili delle violazioni e dei lavoratori del cantiere;
- eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
COME CONFARTIGIANATO PUO’ AIUTARTI
Innanzitutto ti raccomandiamo di non farti trovare impreparato.
Infatti, con l’introduzione della patente a crediti obbligatoria, le imprese che operano nei cantieri temporanei o mobili dovranno OBBLIGATORIAMENTE adeguarsi rapidamente alle nuove normative per non rischiare sanzioni e interruzioni dell’attività. Quindi non serve tentennare, ma procedere, con la massima serenità e tempestività, evitando però di sprecare soldi.
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- Verifica dei requisiti: analisi approfondita dei requisiti richiesti dalla normativa e supporto nella preparazione della documentazione necessaria.
- Presentazione della domanda: ti affianchiamo nell’invio dell’autocertificazione tramite PEC entro il 31 ottobre 2024, valida temporaneamente fino a quando non sarà obbligatorio il rilascio della patente tramite il nuovo portale (dal 1° novembre 2024).
- Ti assisteremo durante tutto il processo di registrazione e presentazione della domanda sul nuovo portale del INL, dal 1 ottobre 2024, semplificando ogni passaggio;
- Aggiornamenti normativi: il nostro team monitorerà continuamente le novità legislative e ti fornirà gli aggiornamenti tempestivi.
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