L’INPS ha comunicato che, a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di assegno unico e universale per i figli a carico, e questa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’AUU si continuerà a erogare d’ufficio senza la necessità di presentare una nuova domanda.

 

Pertanto:
– se la domanda, alla data del 28/02/2023, sarà nello stato “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”, l’AUU sarà sospeso.
– se la domanda, sempre alla data del 28/02/2023, sarà nello stato di “Accolta”, l’AUU continuerà ad essere erogato.
– se alla data del 28/02/2023 la domanda sarà in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, l’erogazione inizierà al termine dei controlli previsti per le domande, se le verifiche avranno esito positivo.

L’utente dovrà intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendessero necessarie eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino. Esempi di possibili modifiche da fare: la nascita di figli; la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio; le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni); le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori; i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori; variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021; variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Chi deve presentare una nuova domanda?
Dal 1° marzo 2023 dovranno farlo:
– i soggetti che non hanno mai beneficiato dell’assegno unico e universale;
– i soggetti che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”.

Decorrenza dell’assegno unico universale
Per le domande presentate entro il 30 giugno 2023, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.
L’unico obbligo, per non percepire l’importo base dell’assegno unico, è quello di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023. L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per determinare gli importi dell’assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’assegno unico universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.