La legge di bilancio 2021 ha previsto l’istituzione di un Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per il 2021 dovuti da:

  • lavoratori autonomi iscritti alla gestione artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
  • nonché dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc.
  • i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza COVID-19.


Più in particolare, l’esonero è da intendersi parziale per i contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

Pertanto, per coloro che risulteranno beneficiari dell’esonero parziale dei contributi 2021 i relativi periodi contributivi (quindi anche la parte esonerata) saranno utili sia ai fini di diritto sia ai fini dell’importo della pensione.

Al riguardo l’INPS, il 20 agosto scorso, con messaggio n. 2909/2021 (CLICCA QUI), ha comunicato che sono operativi piattaforma e modelli di domanda per l’invio delle richieste di esonero parziale che dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2021.

Con precedente circolare, numero 124 del 6 agosto 2021 (CLICCA QUI) l’INPS aveva già stabilito modalità e requisiti di accesso per la presentazione della domanda prevedendo un esonero dai contributi assistenziali e previdenziali, con esclusione dei premi INAIL per:

1) Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti alle casse di previdenza private con i seguenti requisiti:

  • reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro;
  • che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento;
  • essere in regola con la contribuzione obbligatoria;
  • non essere titolari di contratto di lavoro subordinato;
  • non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità.


2) medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 assunti temporaneamente per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza.

Il possesso di questi requisiti, sarà dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda. Nella stessa, il richiedente dovrà pertanto dichiarare:

  • il possesso dei requisiti e l’assenza di incompatibilità,
  • di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria
  • di non avere superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (CLICCA QUI).


Qualora dall’esito dei controlli risulti che il richiedente non possieda tutti i requisiti, il periodo di esonero parziale non sarà riconosciuto e gli organismi preposti procederanno con il contestuale recupero delle somme corrisposte oltre ad eventuali sanzioni civili.

Il monitoraggio dei limiti di spesa sarà affidato agli enti previdenziali che ne comunicheranno i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e nel caso emergano possibili scostamenti, anche in via prospettica, le ulteriori domandes aranno respinte.

Evidenziamo che, dal punto di vista operativo, l’accesso alla procedura di invio della domanda di esonero parziale avviene esclusivamente con modalità telematica attraverso il portale INPS cui si potrà accedere autonomamente ed individualmente tramite autenticazione con SPID (livello 2 o superiore), CNS (Carta Nazionale dei Servizi), Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE), o infine con PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (prima del 1° ottobre 2020).


A tale proposito, Vi invitiamo a contattare con sollecitudine i vs consulenti (del lavoro e fiscale) per l'assistenza nella procedura di inoltro della domanda di esonero. 

Confartigianato rimane a disposizione al numero di telefono 099.336775 o all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.