L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi è da considerarsi manutenzione ordinaria e, in quanto tale, costituisce prestazione di servizi soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risoluzione, la n. 15/E, in risposta all'interpello di una società che chiedeva se le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, prescritte dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dal successivo decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, potessero essere assoggettate all'aliquota IVA ridotta nella misura del 10 per cento.
L'agenzia ha confermato che la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi è da considerarsi manutenzione ordinaria e, in quanto tale, costituisce prestazione di servizi soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento.
Il riferimento legislativo è all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che specifica che "le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d),della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata" sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.
Tra le prestazioni agevolate, vanno pertanto considerati gli interventi di manutenzione ordinaria, vale a dire quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (articolo 31, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ora articolo 3, lettera a), del DPR 6 giugno 2001, n. 380).
Sul punto, l'amministrazione finanziaria, con circolare n. 71 del 7 aprile 2000, ha precisato che il beneficio dell'aliquota IVA agevolata al 10% è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.
Per il recupero della maggiore imposta addebitata l'Agenzia non ammette il ricorso all'emissione di note di variazione, l‘unica possibilità resta quella di chiedere il rimborso dell'IVA addebitata agli utenti in misura eccedente il 10 per cento.
La richiesta di rimborso potrà essere soddisfatta solo a condizione che il prestatore di servizi dimostri l'effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita a questi ultimi.
Taranto, 9 aprile 2013