POST CONTATORE – Lettera al Presidente del Consiglio ed al Ministro dello Sviluppo Economic
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Le criticità più gravi, si legge nella nota, derivano dal fatto che gli operatori energetici sfruttano la loro condizione di monopolisti nel settore elettrico e in quello del gas per operare, nelle attività post-contatore, in condizione di forte vantaggio concorrenziale rispetto alle piccole imprese dei settori dell’installazione e manutenzione di impianti. Tale situazione, denuncia l’associazione artigiana degli installatori, non ha trovato soluzione a seguito del processo di liberalizzazione dei mercati energetici (d.lgs. 79/99 – c.d. decreto Bersani, e d.lgs. 164/2000 – c.d. decreto Letta) che ha infatti sostanzialmente delineato nei settori dell’energia elettrica e del gas un contesto di mercato caratterizzato da una liberalizzazione delle fasi e monte (importazione e produzione) e a valle (vendita) della filiera ed un regime di concessione, e dunque di monopolio, nelle attività intermedie (trasporto – gestione delle reti). Inoltre, la normativa provvede a regolamentare il rapporto tra le società che operano nelle diverse fasi della filiera, prevedendo un obbligo di separazione “amministrativa e contabile” tra chi ha in concessione attività in regime di monopolio e le imprese che svolgono attività in regime di libera concorrenza.
Ma tale previsione non è per nulla sufficiente a garantire una effettiva indipendenza tra le diverse attività, poiché di fatto le società che operano contestualmente, seppur nel rispetto del vincolo di separazione funzionale, in qualità di distributori e venditori di energia agiscono come una unica società. Ad oggi, pertanto, le imprese che hanno in concessione le attività di distribuzione di energia svolgono, con dei vantaggi competitivi rilevanti, anche le attività di vendita nonché i servizi di post-contatore avvalendosi, in taluni casi, di messaggi promozionali che spesso sembrano assumere la caratteristica di vera e propria pubblicità ingannevole.
Come è noto, il problema di situazioni di posizione dominante da parte degli operatori energetici, che danneggiano ed espellono dal mercato i piccoli installatori e manutentori, aveva portato nel 2004 all’introduzione del divieto per le “aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, di esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti.” (art. 1 comma 34 legge 239/2004 – c.d. Marzano).
Tale disposizione aveva dato parziale soluzione al problema delle imprese del settore dando maggiore garanzia di concorrenza sui mercati e maggiori opportunità per le PMI in questo settore. L’efficacia della norma è stata però vanificata a seguito di una circolare del Ministero delle attività produttive che permetteva comunque lo svolgimento delle suddette attività “mediante impresa separata, ma da essa partecipata o ad essa collegata” (circolare Ministero attività produttive Prot. n. 0007333 del 28 aprile 2005). Il Decreto Legge 10/2007 (convertito con Legge 46/2007), di recepimento di urgenti disposizioni comunitarie, ha purtroppo nuovamente eliminato tale divieto abrogando il comma 34 della legge Marzano in ragione dei principi comunitari sulla libertà di concorrenza.
A nostro avviso tali principi sono violati a causa della chiara posizione dominante detenuta dagli operatori energetici che sfruttano tale condizione anche nelle attività che non fanno parte del core business delle aziende, quali quelle post-contatore. Nel caso concreto, ci si è presentata una situazione in cui l’ENI, mediante la sua rete in franchising (ENI Energy store), offre agli utenti l’erogazione di servizi post-contatore mediante addebito in bolletta a condizione che il cliente disponga di un contratto di fornitura di energia elettrica o gas. Tale previsione penalizza fortemente le nostre imprese che operano in una condizione di evidente debolezza rispetto ad un soggetto come l’ENI che, in particolare nel settore del gas, opera in regime di sostanziale monopolio.
L’ENI infatti, oltre a godere di una situazione di innegabile vantaggio dovuto al fatto di svolgere prioritariamente ed in posizione dominante un’attività indispensabile per il cittadino, sfrutta in tal modo l’ulteriore vantaggio di poter offrire al cliente un servizio dilazionando il pagamento nel tempo, offerta possibile grazie all’attività principale di fornitore di energia, rendendo di fatto impossibile la concorrenza da parte di altre imprese che non possono beneficiare di tale elemento competitivo. Dall’altro lato, il presupposto del pagamento in bolletta necessario per usufruire del servizio costituisce per l’ENI uno strumento per ottenere ulteriori quote di mercato nella fornitura di energia, contribuendo a penalizzare la concorrenza anche nei settori dell’elettricità e gas che già presentano forti barriere ad una effettiva apertura.