In agosto il Parlamento italiano ha approvato definitivamente

• il “Decreto lavoro o occupazione” (Dl 76/2013): Legge n. 99/2013
• il “Decreto del fare” (Dl 69/2013): Legge n. 98/2013

Li riassumiamo per argomenti.

  • Lavoro
  • Fisco
  • Credito
  • Sicurezza

Guida alle semplificazioni del decreto del fare (PDF) – a cura del Dipartimento della funzione pubblica

Lavoro: le modifiche al decreto occupazione

Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani

Il Dl 76/2013 ha previsto, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (e 364 giorni) che rientrino in determinate condizioni soggettive.

In sede di conversione in Legge, sono state apportate alcune modifiche relative alle condizioni soggettive dei lavoratori. Infatti è stata soppressa la condizione relativa alla circostanza che i soggetti “vivano soli con una o più persone a carico”. Rimangono confermati invece i seguenti requisiti soggettivi che i giovani lavoratori devono possedere, alternativamente, per poter essere assunti. Devono risultare:

  • privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

Le assunzioni, che devono comportare un incremento occupazionale netto, potranno essere effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che l’Inps ed il Ministero del Lavoro abbiano dato diffusione all’avvenuta approvazione degli atti di finanziamento dell’operazione. Le assunzioni, inoltre, devono rispettare i parametri previsti dal Reg. CE n. 800/2008.

L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili: il valore mensile dell’agevolazione non può comunque superare l’importo di 650 euro per lavoratore.

L’incentivo, invece, è corrisposto per un periodo di 12 mesi nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato: sempre entro i limiti di 650 euro mensili per lavoratore che abbia uno dei requisiti sopra indicati. In tal caso, però, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare un’ulteriore assunzione, al fine di realizzare il prescritto incremento occupazionale: per tale assunzione, tuttavia, è possibile prescindere dalle condizioni soggettive richieste dal decreto.

L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatta seguito l’effettiva stipula del contratto di assunzione che dà titolo all’agevolazione, e fino ad esaurimento delle risorse. Vi è un apposito iter procedurale che, prevede che l’INPS comunichi al datore di lavoro, entro tre giorni dalla richiesta di incentivo, la sussistenza dell’effettiva disponibilità delle risorse, riservando in favore del richiedente le somme corrispondenti; nei successivi sette giorni lavorativi il richiedente deve provvedere, a pena di decadenza dal beneficio, ad assumere il lavoratore e comunicare all’Istituto, entro ulteriori sette giorni, sempre a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione del lavoratore. Il beneficio NON spetta per le assunzioni con contratto di lavoro domestico.

Il termine ultimo per fruire dell’incentivo è quello del 30 giugno 2015.

La dotazione finanziaria è di 500 milioni di euro nelle 8 regioni del Mezzogiorno, 294 milioni di euro nelle altre aree del Paese. La Legge di conversione del decreto ha previsto che le Regioni possano provvedere ad attivare ulteriori finanziamenti per il suddetto incentivo.

Modifiche alla legge n. 92/2012 (Riforma Fornero)

Contratto di lavoro intermittente

ll ricorso a tale tipologia contrattuale viene ammesso per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. A tal riguardo, vanno computate esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all’entrata in vigore del decreto.

Il limite non si applica ai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Durc: validità 120 giorni, solo via PEC

Le semplificazioni introdotte dal Decreto Fare, convertito in legge (L. 98/2013) riguardano anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) con alcune modifiche: la validità temporale è ora definita in 120 giorni per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Un nuovo Durc dovrà essere però richiesto, anche se il precedente è stato rilasciato in data non antecedente ai 120 giorni, per il pagamento del saldo finale.

Altra novità importante riguarda l’acquisizione d’ufficio per via telematica da parte di stazioni appaltanti e degli altri enti aggiudicatori. L’agevolazione per le imprese è importante considerando che l’onere dell’acquisizione d’ufficio del certificato riguarda tutte le stazioni appaltanti e i privati tenuti ad operare in regime di ente pubblico. La stazione appaltante potrà infine utilizzare il Durc acquisito nell’ambito di altri appalti/contratti.

Se il Durc dovesse evidenziare un inadempimento contributivo le stazioni appaltanti pagheranno comunque l’appaltatore. In questi casi verrà trattenuto dal certificato di pagamento il debito contributivo, che sarà poi direttamente versato agli enti previdenziali da parte della stazione appaltante. Anche questa procedura è ormai operativa in base al recente Decreto del Ministero dell’Economia pubblicato nel mese di luglio. Tale decreto ha consentito, in particolare, la possibilità di ottenere il pagamento rispetto allo sblocco dei crediti della pubblica amministrazione.

Si segnala inoltre che il Durc ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio anche per la fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2014, la validità del Durc è di 120 giorni dalla data del rilascio anche per i lavori privati edili.

Attenzione - Dal 2 settembre 2013, sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le imprese, il DURC sarà recapitato da INAIL/INPS e Cassa Edile, esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta. Se il DURC, ricevuto dalla ditta via PEC, è un file firmato digitalmente (es. file “pdf.p7m”) occorrerà aprirlo con un apposito programma di lettura. Tutti i DURC ricevuti dalla Cassa Edile saranno firmati digitalmente. Per scaricare sul computer dell’azienda il software gratuito di lettura “ Dike” consultare www.firma.infocert.it (Cliccare su Installazione, scegliere Software quindi Dike).

Per chi non avesse attivato la casella PEC – I nostri associati che non avessero ancora attivato una casella PEC, comunicandola al Registro Imprese, potranno rivolgersi ai nostri uffici (numero telefono 099.336775) per ottenere subito l’attivazione gratuita ed effettuare la comunicazione.

Responsabilità solidale negli appalti

Le disposizioni in materia di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori si applicano, oltre che alle retribuzioni, ai contributi e premi dei lavoratori dipendenti, anche ai compensi ed agli obblighi contributivi ed assicurativi dei lavoratori impiegati con contratto di natura autonoma. La circolare del Ministero del Lavoro del 29 agosto ha precisato che si tratta dei soli lavoratori autonomi per cui il committente assolve agli obblighi contributivi e assicurativi (es. co.co.pro); sono pertanto esclusi i lavoratori con p.iva.

 

Fisco: le modifiche al decreto del fare

 

Elenco clienti-fornitori giornaliero

In sede di conversione è stata inserita la possibilità, a decorrere dal 2015, di comunicare quotidianamente all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, "i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi", nonché l'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni non soggette a fatturazione.

A fronte della scelta della comunicazione in esame non saranno applicabili le seguenti disposizioni:

  • obbligo di presentazione dell'elenco clienti-fornitori
  • obbligo di presentazione della comunicazione "black list",
  • solidarietà dell'acquirente al pagamento dell'IVA in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente delle operazioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale;
  • obbligo di presentazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni d'intento utilizzate dagli esportatori abituali per effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA;
  • responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente connesse alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto di opere e servizi.

A partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della disciplina in esame saranno escluse dagli elenchi delle operazioni intracomunitarie le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE.

Con uno specifico DM saranno ridefinite le informazioni da annotare nei registri IVA alla luce della comunicazione in esame e soppressi gli obblighi di comunicazione e di dichiarazione contenenti le informazioni ricomprese nella comunicazione in esame. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del citato regolamento, con un ulteriore DM saranno emanate le disposizioni attuative della disciplina in esame.

Estensione utilizzo Mod. 730

In sede di conversione è stata prevista l'estensione dal 2014 dell'utilizzo del mod. 730 anche ai soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati in assenza del sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.

In presenza di un credito il rimborso è effettuato direttamente dall'Amministrazione finanziaria; in caso di debito il CAF che presta l'assistenza fiscale invia telematicamente il mod. F24 ovvero consegna lo stesso al contribuente.

In via transitoria la nuova disposizione è applicabile anche per i redditi 2012 presentando la dichiarazione (mod. 730/2013) dal 2.9 al 30.9.2013, soltanto nel caso in cui dalla stessa risulti un credito.

Riscossione

Oltre alla previsione che l'azione esecutiva da parte dell'Agente della riscossione non può essere attivata con riferimento all'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale (ad esclusione delle abitazioni di lusso). è stata introdotta la preclusione all'espropriazione anche con riferimento ad "uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali»" da un DM di prossima emanazione. l'espropriazione immobiliare può essere attivata soltanto in presenza di un credito complessivo superiore a € 120.000.

Come richiesto da Confartigianato è stata introdotta una specifica disposizione in materia di iscrizione del fermo dei beni mobili registrati. Oltre a prevedere l'invio al debitore di una specifica comunicazione preventiva contenente l'avviso dell'attivazione del fermo amministrativo in caso di inadempimento entro 30 giorni, il Legislatore ha introdotto il divieto di fermo amministrativo per i veicoli strumentali all'attività d'impresa / professione. È onere del debitore dimostrare all'Agente della riscossione, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la "strumentalità" del bene. A tal fine dovranno essere specificate le condizioni al sussistere delle quali il bene può essere considerato "strumentale".


Credito: le modifiche al decreto del fare

Software agevolato

Si ampliano le agevolazioni per le imprese. La legge Sabatini tradizionalmente impiegata per l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali all'attività d'impresa, viene infatti estesa anche agli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali . Le aziende che spenderanno per migliorare i propri impianti e la propria dotazione hi-tech potranno usufruire del credito agevolato all'interno di un plafond di 2,5 miliardi che saranno anticipati dalla Cassa depositi e prestati e dalle banche. Il credito agevolato si estende anche alle micro-imprese. Oltre ai finanziamenti concessi dalle banche, saranno agevolabili anche quelli concessi dalle società di leasing ma solo se garantite da una banca convenzionata con la Cdp.

Riforma Equitalia e credito alle Pmi

Cambiano i poteri di riscossione di Equitalia. La rateizzazione delle imposte viene ampliata fino a 120 rate. Soprattutto, non potrà più essere pignorata la prima casa del debitore moroso purché questi vi risieda anagraficamente e sia il suo unico bene posseduto.
Il Fondo centrale di garanzia è stato esteso anche ai professionisti nel limite del 5% delle risorse complessive. Ripristinata la quota del 30% delle risorse del Fondo da destinare alle operazioni di contro-garanzia dei Confidi e confermata la quota del 50% del Fondo da riservare agli interventi inferiori a 500.000 euro. Potranno affluire al Fondo di garanzia per le Pmi anche i contributi su base volontaria di enti, associazioni, società o singoli cittadini.

Sicurezza: le modifiche al decreto del fare

Duvri

Limitatamente ai settori d'attività a basso rischio infortunistico e di malattie professionali (che deve ancora essere emanato) il datore di lavoro committente, in riferimento sia a all'attività propria che di quella dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi può, in alternativa all'elaborazione del Duvri, individuare un soggetto, con requisiti di formazione, esperienza e competenza analoghi a quelli di un preposto, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento nell'ambito dell'attività oggetto dell'appalto. Qualora invece venga elaborato il Duvri, ai relativi dati possono accedere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello territoriale. Inoltre viene stabilito che l'obbligo a carico del datore di lavoro committente di elaborare il Duvri non si applica alle attività già esentate dal previgente testo a condizione che esse non superino i 5 uomini/giorno rapportati all'arco temporale di un anno all'inizio delle attività e a condizione che non si tratti di lavori in ambienti confinati e che non vi siano rischi per agenti cancerogeni, mutageni o biologici di amianto o di atmosfere esplosive o altri rischi particolari e che non vi sia un rischio incendio di livello elevato.

Prestazioni lavorative di breve durata

Vengono introdotte misure di semplificazione in materia di obblighi d'informazione e formazione del datore di lavoro per prestazioni di lavoro riconducibili al decreto legislativo n. 276/2003 che non prevedano una permanenza in azienda dei lavoratori oltre le 50 giornate lavorative in un anno solare.
La norma necessita, tuttavia, di un decreto del Ministero del Lavoro (che deve ancora essere emanato)

Soppressione certificazioni sanitarie

Gli articoli 42 e 42-bis prevedono la soppressione di una serie di certificazioni sanitarie riferite, in gran parte, all'idoneità fisica.
Ricordiamo in modo particolare i seguenti due casi introdotti nella fase di conversione del decreto-legge:

  • per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto non è più richiesto il possesso dell'apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Lo stesso personale non è più tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche;
  • per il titolare dell'impresa individuale che svolge attività di revisione di veicoli immatricolati e per l'eventuale responsabile tecnico, non è più richiesto il possesso del certificato di idoneità fisica all'esercizio dell'attività rilasciato dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell'attività (art. 42, comma 7-ter).