Riportiamo di seguito una sintesi delle misure contenute nel Decreto CURA ITALIA pubblicato ieri.

Precisiamo che siamo ancora tutti in attesa della pubblicazione delle linee giuda e delle istruzioni da parte del Governo, necessarie per comprendere l'esatta modalità e soprattutto TUTTI I NECESSARI CHIARIMENTI per accedere ai benifici da parte delle imprese, lavoratori e famiglie.

Attenzione: vi invitiamo a diffidare da qualsiasi indicazione ed istruzione fornita in queste ore da chiunque in ordine alle modalità di accesso ai benefici e soprattutto a fornire dati, documentazione o sottoscrivere dichiarazioni di sorta, cose che potrebbero addirittura rivelarsi dannose e contrarie ai propri interessi. E' indispensabile aspettare la pubblicazione delle linee guida che il Governo, insieme alle maggiori associazioni categoria del paese, Confartigianato in testa, stanno in queste difficili ore predispnendo in un corposo confronto.

 

 

IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Credito d’imposta per botteghe e negozi – A chi fa attività d’impresa e ha un negozio o una bottega in affitto è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020. Il credito d’imposta del 60% riguarda gli affitti di marzo di negozi e botteghe e non si applica alle attività essenziali che sono rimaste aperte.

Liquidità a imprese. Mutui, scattano le garanzie pubbliche

Il terzo capitolo riguarda il sistema del credito e l’agevolazione dell’erogazione di liquidità: arriva l’attesa sospensione delle rate di mutui e dei prestiti, con garanzie pubbliche (capitolo da 5 miliardi, secondo le anticipazioni).

Fondo centrale di garanzia per le Pmi,  viene potenziato attivando la gratuità della garanzia prestata dal fondo e altre agevolazioni.

Potenziamento del Fondo di Garanzia PMI: (con ulteriori misure per la liquidità delle imprese) 1 miliardo in più di plafond, garanzie statali per la moratoria sui finanziamenti bancari, sostegno fiscale per la cessione dei crediti deteriorati, garanzia massima per singola impresa fino a 5 milioni di euro. In particolare, moratoria su prestiti e finanziamenti di PMI e microimprese penalizzate dalle misure anti-Covid-19 (su richiesta alla banca) con garanzia pubblica al 33%.

  • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Fondo per acquisto materiale per dipendenti

Fondi per le imprese che devono acquistare dpi (come guanti e mascherine) per i dipendenti e credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro (massimo 20mila euro).

IL SOSTEGNO AI LAVORATORI

Ammortizzatori sociali (cassa integrazione e fondi solidarietà)

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19  possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria con causale speciale “emergenza Covid-19” per una durata massima di 9 settimane e comunque da fruire entro il mese di agosto 2020.

Estensione dell’assegno ordinario corrisposto dal Fondo integrazione salariale (FIS) per i settori terziario/turismo alle aziende con più di 5 dipendenti.

Le Regione e Province autonome possono riconoscere per eventi riconducibili all’emergenza coronavirus ai datori di lavoro privati (esclusi i datori di lavoro domestico) per i quali non trovano applicazione le tutele vigenti in materia di sospensione/riduzione attività per i lavoratori dipendenti, trattamenti di cassa integrazione in deroga per la durata massima di 9 settimane.

E’ indispensabile che l’accesso agli ammortizzatori sociali, siano cassa integrazione, ordinaria o in deroga, o fondi di solidarietà, avvenga con procedure semplificate e snelle, trasmissibili in via telematica e senza accordo sindacale, perché in una situazione di emergenza non è possibile utilizzare procedure ordinarie che tra l’altro necessitano della presenza fisica delle persone nei luoghi di lavoro o presso gli enti istituzionali competenti, consentendo ai centri servizi/consulenti la dovuta assistenza e consulenza alle imprese, al fine di garantire a tutte l’accesso agli strumenti di sostegno.

Congedi parentali  e Voucher

Per l’anno 2020 a decorrere dal 05/03/2020, a seguito della chiusura di asili e scuole, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con figli di età non superiore a 12 anni di hanno diritto di fruire di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione della durata massima di  15 giorni; la fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che l’altro genitore non stia usufruendo di strumenti di sostegno al reddito né sia non lavoratore.

Il suddetto periodo per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con figli di età compresa tra 12 e 16 anni spetta senza corresponsione dell’indennità con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.

Previsto un bonus baby-sitting di 600 euro per i nuclei familiari con figli minori fino a 12 anni di età, da corrispondere tramite il libretto di famiglia. Il bonus sale fino a 1000 euro per medici, infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, operatori sociosanitari e forze dell’ordine.

Le modalità operative per accedere a congedo o bonus saranno stabilite dall’Inps.

Permessi assistenza familiare disabile legge 104/92

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito per i lavoratori che usufruiscono di permessi per assistenza familiare disabile ai sensi della legge 104/92 viene incrementato di 12 giornate per il mese di marzo e altre 12 per il mese di aprile, arrivando così a 15 giorni mensili.

Bonus di 100 euro per chi va al lavoro in sede

Ai lavoratori dipendenti con reddito lordo fino a 40mila euro che continueranno a lavorare nelle loro sedi di lavoro (non in smart working) verrà riconosciuto un ‘bonus’ di 100 euro per il mese di marzo, sotto forma di riduzione del cuneo fiscale, in proporzione ai giorni lavorati.

Quarantena equiparata alla malattia

Il periodo di assenza dal lavoro trascorso dal lavoratore dipendente in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria sarà trattato ai fini del trattamento economico come malattia con oneri a carico dello Stato; tale periodo non sarà considerato ai fini del computo del periodo di comporto, cioè dal calcolo del numero massimo di giorni di malattia oltre il quale il datore di lavoro può procedere al licenziamento. Il periodo di quarantena deve essere giustificato con certificato di malattia redatto dal medico curante con gli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena.

In caso di assenza del lavoratore per malattia accertata da COVID-19, il certificato deve essere redatto dal medico curante con le ordinarie modalità telematiche.

Indennità di 600 euro per gli autonomi e gli stagionali – Ai lavoratori autonomi e partite Iva e ai cococo iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo, non tassata. Questo in attesa del successivo decreto che arriverà in aprile. Un bonus dello stesso importo viene assegnato anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali, ad artigiani e commercianti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, agli stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro e a favore degli operai agricoli a tempo determinato che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro.
I 600 euro spettano anche ai lavoratori dello spettacolo, se sono iscritti al relativo fondo pensione, hanno almeno 30 contributi giornalieri versati e redditi inferiori a 50mila euro. I bonus non sono cumulabili e non vanno a chi percepisce il reddito di cittadinanza. C’è un limite di spesa complessivo di circa 2 miliardi di euro.

IL SOSTEGNO AI LAVORATORI AUTONOMI

Reddito di ultima istanza – Nel decreto è spuntato anche un aiuto per i lavoratori iscritti a enti previdenziali privati, dunque dai geometri agli agenti di commercio gli ingegneri passando per avvocati e giornalisti. La disposizione riguarda coloro che “hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro” a causa del coronavirus. Per loro viene istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza che dovrà garantire “il riconoscimento di una indennità, i cui criteri di priorità e modalità di attribuzione sono demandati ad un decreto del Ministro del Lavoro“.

IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

L’aiuto per chi ha un mutuo – Chi ha un mutuo sulla prima casa e si trova in difficoltà potrà chiedere la sospensione delle rate del mutuo anche se è un lavoratore autonomo. Viene infatti esteso l’ambito di intervento del Fondo Gasparrini, oggi riservato alle famiglie in difficoltà per la perdita del lavoro, morte o non autosufficienza. Autonomi e liberi professionisti saranno ammessi al beneficio se autocertificano di aver perso oltre un terzo del fatturato (rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019) a causa dell’emergenza. Non occorre presentare l’Isee.

Reddito di cittadinanza – Il governo sospende per due mesi le misure di condizionalità previste dal reddito di cittadinanza quali l’immediata disponibilità al lavoro e all’impegno in attività di servizio alla comunità. Per “contrastare la diffusione del virus limitando gli spostamenti delle persone”, sono sospesi per due mesi anche le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di Naspi e Discoll e per i beneficiari di integrazioni salariali.

Colf e badanti – Le famiglie non sono tenute a pagare i contributi di colf e badanti in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020 senza sanzioni e interessi.

LE MISURE FISCALI

Versamenti sospesi fino a fine maggio per i “piccoli” – I versamenti di ritenute, di trattenute dell’addizionale regionale e comunale, dell’Iva annuale e mensile e dei contributi Inps e Inail che erano previsti entro il 16 marzo sono sospesi fino al 20 per i grandi contribuenti. I titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 avranno tempo fino a fine maggio. Stessa scadenza, ma in questo caso per la totalità dei contribuenti, la scadenza per ogni appuntamento col fisco diverso da ritenute e trattenute. Stop quindi a cartelle esattoriali ed accertamenti esecutivi. Andranno inviate solo le comunicazioni relative alla dichiarazione dei redditi precompilata. Gli adempimenti sospesi vanno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Stop alla ritenuta d’acconto per professionisti – I professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi inferiori a 400.000 nel periodo di imposta precedente, non devono applicare la ritenuta di acconto sulle fatture di marzo e aprile. Verseranno in un’unica soluzione entro fine maggio oppure in cinque rate sempre a partire da maggio.

Sospensioni senza limite di fatturato per tutti i settori più colpiti – Non c’è limite di ricavi, invece, per quanto riguarda le agevolazioni concesse ai settori messi in ginocchio dall’emergenza, che in questa fase non potrebbero sostenere forti uscite di cassa: il decreto infatti allarga la boccata di ossigeno già concessa al turismo e agli alberghi. In particolare sono sospesi fino a fine maggio i versamenti di ritenute, contributi previdenziali e contributi Inail anche per tutti i ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, pub, palestre, piscine, teatri, sale concerto, cinema, ricevitorie del lotto e scommesse, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, gestori di musei, biblioteche, luoghi e monumenti storici ma anche riserve naturali e parchi divertimento. Idem per chi gestisce asili nido, servizi di assistenza per minori disabili, autoscuole, servizi educativi, servizi trasporto passeggeri, servizi di noleggio di mezzi di trasporto e di attrezzature sportive, guide turistiche. Le società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche avranno tempo invece fino al 30 giugno. Il pagamento – senza sanzioni né interessi – andrà fatto in un’unica soluzione entro il 31 maggio oppure in cinque rate di pari importo a partire da maggio.

ALTRE MISURE

 

Alleghiamo

- Scheda analisi del Decreto a cura di Confartigianato