Il modello 730, dedicato principalmente ai lavoratori dipendenti e pensionati, si inserisce nel quadro dell’assistenza fiscale. Presenta particolari vantaggi in quanto:

•    il contribuente non deve eseguire calcoli;
•    in caso di risultato a credito il rimborso viene liquidato direttamente nella busta paga a
partire dal mese di luglio o nella rata di pensione a partire dal mese di agosto/settembre;
•    in caso di risultato a debito gli importi vengono trattenuti direttamente nella busta paga o nella rata di pensione negli stessi termini previsti per i rimborsi.

Chi può presentare il 730
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che devono dichiarare:
•    redditi di lavoro dipendente e/o assimilati;
•    redditi dei terreni e dei fabbricati;
•    redditi di capitale;
•    redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
•    alcuni redditi diversi;
•    alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Il modello 730 può essere presentato anche:

•    da chi, pur dovendo dichiarare redditi di lavoro dipendente o assimilati, non ha, al momento della presentazione un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio; in tal caso l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione viene rimborsato direttamente dall’Agenzia delle entrate; al contrario l’eventuale debito viene pagato direttamente dal contribuente con modello F24;
•    in forma congiunta dai coniugi;
•    per conto di persone incapaci, compresi i minori.

Chi non può presentare il 730
Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare Modello UNICO i contribuenti che:
•    devono dichiarare redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
•    devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d’imposta Modello 770;
•    non sono residenti in Italia nell’anno di presentazione della dichiarazione e in quello precedente;
•    devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

IL 730 PRECOMPILATO
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei titolari di redditi di lavoro
dipendente e di pensione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 precompilato. È definito “precompilato” in quanto nello stesso sono già presenti alcuni elementi conosciuti all’Agenzia delle entrate quali i redditi da lavoro e/o pensione, alcuni oneri detraibili quali i premi pagati per assicurazioni sulla vita e/o infortuni, gli interessi passivi pagati sui mutui.

Il 730
precompilato è reso disponibile:
•    direttamente al contribuente, che può accedervi utilizzando il proprio codice PIN per i servizi telematici rilasciato dall’Agenzia o il PIN cittadino rilasciato dall’INPS;
•    tramite il proprio sostituto d’imposta se presta assistenza fiscale (conferendo apposita
delega);
•    tramite un CAF o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale (conferendo apposita delega).

Il contribuente che accede direttamente al suo 730 precompilato può:
•    presentarlo senza apportarvi modifiche. In tal caso, da parte dell’Agenzia delle entrate, non verranno effettuati controlli formali sui dati relativi agli oneri precompilati; su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
•    presentarlo apportando modifiche e/o integrazioni ai dati presenti. In tal caso, da parte dell’Agenzia delle entrate, verranno effettuati controlli, su tutti i dati presenti nella dichiarazione,
quindi anche su quelli precompilati.

Eventuali errori rilevati determinano oltre a maggiori imposte, anche sanzioni e interessi a carico del contribuente.

Il contribuente che presenta il 730 tramite il CAF Deve sottoscrivere apposito documento con il quale può:
•    conferire delega al CAF per l’accesso alla consultazione del 730 precompilato;
•    non conferire delega al CAF per l’accesso alla consultazione del 730 precompilato.

Sia che venga conferita delega all’accesso e alla consultazione dei dati del 730 precompilato, sia che la stessa venga negata, il contribuente deve presentare al CAF tutta la documentazione comprovante gli oneri detraibili e deducibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, le ritenute subite, gli eventuali acconti versati; su tale documentazione il CAF appone il “visto di conformità”.
Il controllo formale da parte dell’Agenzia delle entrate è effettuato nei confronti del CAF, resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Il CAF provvede a:

•    controllare la documentazione e compilare il 730;
•    effettuare i calcoli delle imposte;
•    presentare la dichiarazione in via telematica all’ Agenzia delle entrate che provvede ad inoltrare il risultato contabile al sostituto d’imposta indicato.

Il termine di presentazione/trasmissione del modello, relativo all’anno 2022 è il prossimo 30 Settembre 2023, indipendentemente dalla modalità di presentazione adottata.

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