Il Consiglio dei ministri nella seduta del 19 maggio scorso ha approvato, in esame definitivo, il regolamento, da attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo. Nello specifico, il provvedimento definisce un quadro normativo di riferimento coerente con la disciplina nazionale e comunitaria, assorbendo in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti (il DM 161/2012, l'articolo 184-bis, comma 2-bis, del Dlgs 152/2006; gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del Dl 69/2013) che saranno abolite con l’entrata in vigore nuovo decreto.

Il testo è stato ulteriormente integrato nel tempo con il ricorso a una consultazione pubblica rivolta a cittadini, associazioni e stakeholder del settore, a cui ha partecipato anche ANAEPA-Confartigianato Edilizia, oltre che sulla base del parere espresso dalla Conferenza unificata, ed è tornato all’esame del Consiglio dei ministri al fine di verificare la possibilità di un migliore adeguamento alle condizioni e alle osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari.

Il decreto, ancora in attesa di pubblicazione, prevede procedure più rapide per attestare che le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti.

Per quanto riguarda i “piccoli cantieri”, ovvero in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 6000 metri cubi, le procedure sono ulteriormente semplificate: la sussistenza dei requisiti per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da trasmettere, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo. La dichiarazione sostitutiva per i cantieri di piccole dimensioni assolve la funzione del piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni.

Inoltre è stato ridotto da due mesi a quindici giorni il termine entro il quale occorre fare la dichiarazione di utilizzo e l’invio telematico della dichiarazione, anche in caso di aggiornamento, da obbligatorio è stato reso facoltativo per evitare possibili difficoltà operative in quelle realtà aziendali di piccole dimensioni che ancora non utilizzano tecnologie telematiche per gli adempimenti amministrativi. Per quanto riguarda le modifiche della dichiarazione di utilizzo, è stata accolta la proposta emersa in sede di consultazione pubblica di limitare l’obbligo di aggiornamento della dichiarazione di utilizzo solo ai casi in cui la modifica sia sostanziale.