Il 26 febbraio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 21/2016 di conversione del DL 210/2015, cosiddetta “milleproroghe”, contenente la proroga dei termini previsti per numerose disposizioni legislative riguardanti più settori; riepiloghiamo quelle di interesse per i datori di lavoro.

Contributo di licenziamento

Come noto la L. 92/2012 (cd. “Legge Fornero”) ha introdotto l’obbligo di versamento di un contributo, a carico del datore di lavoro, nel caso di interruzione dei rapporti a tempo indeterminato. Tale contributo, destinato a finanziare l’indennità ASPI (ora NASPI) deve essere versato in tutti i casi in cui, a fronte della cessazione del rapporto di lavoro, sorge in capo al lavoratore il diritto teorico alla percezione della suddetta indennità.

 

La stessa legge Fornero aveva previsto l’esonero dal versamento del contributo, per gli anni dal 2013 al 2015, in due casi:

  • Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, quando i lavoratori a seguito del licenziamento vangano assunti presso altri datori di lavoro in applicazione di clausole sociali, previste dai CCNL, che garantiscano la continuità dell’occupazione;
  • Interruzione dei rapporti di lavoro per completamento dell’attività e chiusura del cantiere nel settore edile.

Con la legge milleproroghe l’iniziale scadenza del 2015 è stata spostata al 2016, pertanto anche per quest’anno nei due casi sopradescritti il datore di lavoro non dovrà versare il contributo di licenziamento.

Contratti di solidarietà ante 24 settembre 2015

A decorrere dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo del Jobs Act n. 148/2015 che ha riscritto la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, a fronte della riduzione di orario prevista dai Contratti di Solidarietà difensiva viene corrisposta un’integrazione salariale nella stessa misura stabilita per gli eventi di Cassa Integrazione Straordinaria (80% della retribuzione globale per le ore di lavoro non prestate comprese tra le zero e il limite dell’orario contrattuale).

Tuttavia, se i Contratti di Solidarietà sono stati stipulati (e le relative domande sono state presentate al Ministero del Lavoro) prima del 24 settembre 2015, la misura dell’integrazione resta quella originariamente prevista per questo tipo di ammortizzatore, in altre parole il 60% della retribuzione persa, al netto dei contributi apprendisti, ed eventualmente aumentata di un’ulteriore quota a carico INPS.

Il decreto milleproroghe rifinanzia, per il 2016, quest’ulteriore quota nella misura del 10%, fino a concorrenza dell’importo massimo di 50 milioni di euro.

Pertanto per il 2016: se il contratto di solidarietà ricade nella nuova disciplina, avrà lo stesso trattamento della CIGS; se invece ricade nella vecchia, l’integrazione sarà al 70% della retribuzione persa.

Riduzione orario di lavoro per lavoratori prossimi alla pensione

La legge milleproroghe posticipa al 31 marzo 2016 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale relativo alle modalità di fruizione dell’incentivo legato all’accesso al part-time per i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018.