La valutazione dei Rischi nella modalità autocertificativa, di cui all'art. 29 comma 5 del D.Lgs 81/2008 viene a cessare con il 30 Giugno 2012.
Tutte le aziende che hanno ricorso all'autocertificazione, dovranno provvedere ad effettuare la Valutazione dei Rischi, secondo le modalità standardizzate ovvero dotarsi di un DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
Da 1 Luglio prossimo, in caso di mancata rilevazione del rischio accertata da un organo di controllo, il Titolare sarà sanzionabile per la mancata valutazione dei rischi con un'ammenda 2.500 a 6.400 Euro. (Art. 55 comma 1 lettera a DLgs 81/2008 SMI.
Invitiamo pertanto a prenotare per tempo (utilizzando la modulistica in allegato) la richiesta del DVR in modo da consentirci la produzione e la consegna della documentazione entro la scadenza.
La stesura del DVR prevede una visita di natura tecnica in azienda, per raccogliere dati e informazioni utili alla stesura del documento; in quel frangente il tecnico valuterà con il Titolare la congruità dell'azienda ai requisiti di legge e segnalerà eventuali criticità non coperte dal DVR.
In ogni caso il Titolare può sempre chiedere in via preliminare un sopralluogo tecnico, se ritiene che la sua azienda abbia caratteristiche non standardizzabili (Rischio Chimico, Vibrazioni, Rumore, Scia ex CPI, ecc.) o se vuole essere seguito in assistenza continuativa.