I commi da 130 a 132 dell’art. 1 della Finanziaria 2016 prevedono un allungamento dei termini di accertamento. Contestualmente è stato soppresso il raddoppio dei termini in presenza di reati fiscali.

I commi da 130 a 132 dell’art. 1 della Finanziaria 2016 hanno riscritto gli articoli 43 del DPR n. 600/73 e 57 del DPR n. 633/72 prevedendo un allungamento dei termini di accertamento. I nuovi termini operano con riferimento agli avvisi di accertamento relativi al 2016 e anni successivi. Quindi i termini di accertamento ora in vigore si possono così riepilogare:

  • Avvisi relativi al 2015 e anni precedenti:
    • 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
    • 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (dichiarazione omessa)
  • Avvisi relativi al 2016 e seguenti:
    • 31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
    • 31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (omessa dichiarazione)

I nuovi articoli 43 DPR n. 600/73 e 57 DPR n. 633/72 non contengono più la norma del raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale. Si tratta di una modifica estremamente importante in quanto viene stabilito che, in mancanza di tempestiva presentazione o trasmissione della denuncia dei termini ordinari, il raddoppio dei termini per gli accertamenti sulle imposte dirette e sull’iva non potrà essere computato. Per denuncia tempestiva si deve intendere quella effettuata entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, in caso di omissione, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui detta dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.