E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 82 del 6/4/2012, Supplemento Ordinario n. 69, la legge 4 aprile 2012 n. 35 di conversione del c.d. “Decreto Semplificazioni”. Con tale conversione in legge è stata confermata, in materia di privacy, l’abolizione dell’obbligo di redigere e successivamente aggiornare (entro il 31 marzo di ogni anno) il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS).
I vantaggi immediati per artigiani e aziende, tenuti prima a questo adempimento, sono la riduzione degli oneri per la redazione e la scomparsa delle sanzioni per mancata adozione di questa misura minima di sicurezza.
Ricordiamo però che restano ferme tutte le altre misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, e che il Codice della privacy affidava al DPS anche funzioni e finalità implicite quali:
a) consentire di provare al titolare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (in caso di richiesta risarcitoria di terzi danneggiati dal trattamento dei dati);
b) porre in essere azioni di miglioramento finalizzate anche a prevenire delitti informatici e trattamento illecito di dati secondo il modello organizzativo previsto dal D.lgs. n. 231/01;
c) introdurre in Italia la consapevolezza dei pericoli connessi al trattamento dei dati effettuato attraverso le nuove tecnologie.
Pertanto il consiglio che può essere rivolto a certi tipi di imprese (considerando le dimensioni, la pericolosità dell'attività svolta e la natura del trattamento) è quello di tenere agli atti almeno un documento, comunque denominato, che in qualche modo attesti l'attenzione costante dell'imprenditore alla responsabilità che assume col trattamento dei dati personali ed agli adempimenti che il Codice continua a prescrivergli.
Taranto 22 aprile 2012