Con la presente si riepilogano i punti salienti della circolare 107 del 05.07.2017 relativa al nuovo lavoro occasionale (ex voucher/ex lavoro accessorio occasionale), che nulla a che vedere con il lavoro occasionale autonomo previsto dall’art.2222 c.c. che resta intatto e riferibile ad attività occasionali ma di lavoro autonomo (definito anche contratto d’opera).

Nello specifico, la circolare in oggetto e la nuova normativa si inseriscono in un contesto dove, per ragioni puramente d’opportunità politica, è stato abrogato in data 17.03.2017 il ricorso al lavoro accessorio occasionale, il tutto come noto per evitare il referendum costituzionale indetto dalla CIGL.

Ora il Governo con questo nuovo strumento mira a reintrodurre un’opportunità, seppur monca, salvaguardando le piccole imprese fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato che per piccole prestazioni intendano ricorrere ad uno strumento che resta burocraticamente ingessato e con dei passaggi operativi ante e post prestazione obbligatori e onerosi in termini di tempo per le aziende.  La partita resta comunque aperta poiché lo stesso sindacato ha annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale focalizzando il disappunto su due aspetti: la procedura di revoca e il numero di addetti a tempo indeterminato.

Ad ogni buon conto il lavoro occasionale è Legge pertanto ora con i ragguagli tecnici ricevuto sarà operativo a breve (ipotesi 10/07/2017). Resta in sospeso solo la costituzione della piattaforma INPS – INTERMEDIARI che dovrà, secondo la circolare, essere resa disponibile entro fine luglio, mentre gli utilizzatori (datori di lavoro) potranno direttamente accedere già fin d’ora attraverso le proprie credenziali.

La procedura lascia dei dubbi operativi per i quali soltanto l’operatività della piattaforma potrà rendere chiari.

Per qualsiasi ulteriore informazione gli uffici restano a disposizione.


Utilizzatori e prestatori sono obbligati a registrarsi:

– direttamente, attraverso l’accesso alla citata piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID, CNS);

– avvalendosi dei servizi di contact center INPS;

– tramite gli intermediari, dopo sviluppo della piattaforma INPS (entro fine luglio);

– dagli enti di patronato, esclusivamente per il libretto famiglia.

Contribuzione

Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I relativi oneri sono interamente a carico dell’utilizzatore.

L’Istituto provvede:

– all’accreditamento alla Gestione Separata dei contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore contestualmente all’erogazione del compenso nei confronti del prestatore medesimo;

– al trasferimento all’INAIL dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Registrazione preventiva

Prestatori e utilizzatori sono obbligati a registrarsi preventivamente sulla piattaforma informatica.

Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali.

Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:

– per le Pubbliche Amministrazioni;

– per le imprese agricole;

– per gli altri utilizzatori.

I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l’IBAN del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito.

Contratto di prestazione occasionale

La nuova disciplina vieta il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.  (Esempio prestazione del 23/07/2017 – periodo da tenere in considerazione novembre 2016 – aprile 2017).

Ai fini del computo devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica. I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto. I lavoratori intermittentisono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre.

Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.

Misura del compenso:

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 netto per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.

Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:

– contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;

– premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.

In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL).

DIVIETO DI RICORSO AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER:

a)   da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13,04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);

b)   nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;

c)   in agricoltura, salvo quanto previsto al paragrafo specifico.

Comunicazione relative al Contratto di prestazione occasionale:

Almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

– i dati identificativi del prestatore;

– la misura del compenso pattuita;

– il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;

– la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;

– il settore di impiego del prestatore;

– le altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.

La piattaforma telematica INPS supporta l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS:

– della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l’indicazione dei termini generali della medesima;

– della eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa;

– della conferma, da parte del prestatore o dell’utilizzatore, dell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della procedura telematica INPS.

Pagamenti da parte degli utilizzatori

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore (LF o CPO) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

I versamenti possono essere effettuati:

– tramite versamento a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale. In particolare:

– per il Libretto Famiglia (LF), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale LIFA;

– per il Contratto di prestazione occasionale (CPO), versamenti vanno effettuati utilizzando la causale CLOC.

Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore.

É esclusa la facoltà di compensazione dei crediti.

Erogazione dei compensi ai prestatori

Il compenso al prestatore verrà pagato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Questo attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.

Il pagamento dei compensi al prestatore avviene:

– tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;

– in assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative.

In quest’ultimo caso le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a 2,60 euro) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall’INPS dall’importo del compenso da erogare.

Profili sanzionatori:

Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di durata o di importo vi sia la conversione del rapporto a tempo indeterminato, in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Inps si applica la sanzione amministrativa da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.