Il Jobs Act del lavoro autonomo è stato pubblicato lo scorso 13 giugno 2017 in Gazzetta Ufficiale ed è operativo. Si tratta della Legge 81/2017 che costituisce un pilastro legislativo in materia di tutela del lavoro professionale ed autonomo. La legge si compone di due sezioni, nettamente distinte e separate tra loro. La prima parte mira ad ampliare le tutele esistenti per coloro che lavorano fuori dal perimetro del lavoro subordinato o parasubordinato.
La seconda parte regolamenta il cosiddetto lavoro agile (“Smart Working”).

Le nuove tutele per i lavoratori autonomi

Le misure contenute nella parte dedicata al lavoro autonomo mirano a rafforzare le tutele per i lavoratori coinvolti.

Clausole vessatorie
La legge regolamenta le clausole dei contratti, allo scopo di impedire l’inserimento negli accordi di regole eccessivamente sfavorevoli per i lavoratori; si considerano abusive e, come tali, sono vietate, le clausole che, all’interno di un contratto di lavoro autonomo, realizzino un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente.
Sono quindi vietate le clausole che riservino al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, quelle che gli attribuiscano la facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso, le intese che prevedano termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento. Si considera come abusiva anche la condotta del committente che rifiuti di stipulare in forma scritta gli elementi essenziali del contratto.
La sanzione per le clausole e le condotte abusive è la nullità degli eventuali accordi attraverso il quale si realizzi l’abuso, e il diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti dal lavoratore autonomo.

Incentivi alla formazione
Alcune disposizioni di carattere fiscale stabiliscono la deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente; sono previste, inoltre, regole particolari per le spese sostenute dal lavoratore autonomo per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca, addestramento, sostegno all’auto-imprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale.
Viene stabilita la deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente,modificando l’art. 54, comma 5, del TUIR. Rientrano nella deducibilità le spese di partecipazione a convegni, congressi e a corsi di aggiornamento professionale, compresi viaggio e soggiorno.
Sono interamente deducibili dal reddito entro il limite annuo di 5.000 euro anche le spese sostenute dal lavoratore autonomo per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca, addestramento, sostegno all’auto-imprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati.
Altre misure mirano alla costruzione di servizi di sostegno ai lavoratori autonomi attraverso i centri per l’impiego e gli organismi accreditati ad operare nel mercato del lavoro.

Tutele previdenziali
Un capitolo importante viene dedicato all’estensione delle tutele previdenziali.
Viene introdotta, a sostegno della maternità delle lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata INPS, la possibilità di fruizione della indennità di maternità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, anche in caso di mancata astensione dal lavoro. La lavoratrice autonoma in maternità potrà inoltre farsi sostituire da persona di fiducia, previo accordo del committente. Viene ripristinata la garanzia di sospensione del rapporto, per un massimo di 150 giorni per anno solare, in caso di gravidanza, malattia e infortunio del lavoratore autonomo che presta la sua attività in modo continuativo. Non è previsto il diritto al corrispettivo. Tale sospensione, però, può essere negata quando faccia venir meno l’interesse al proseguimento del contratto per il committente.
In caso di malattia o infortunio, tale da impedire lo svolgimento dell’attività per più di 60 giorni, è prevista la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi a favore del professionista iscritto alla Gestione separata INPS.
La legge renderà anche definitiva l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca (la cd. Dis-Coll), a partire dal 1 luglio 2017.

Sicurezza
La legge si preoccupa di adeguare alcune norme del Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008) alle caratteristiche del lavoro autonomo, sancendo l’applicabilità delle norme del Testo Unico e quelle di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai rapporti di lavoro autonomo, se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente.

Collaborazioni coordinate e continuative
Viene modificata in parte la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, contenuta nell’articolo 409 del Codice di procedura civile.
La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente la propria attività lavorativa. Questo vuol dire che le forme di etero-organizzazione dedotte nel contratto non fanno scattare le pesanti conseguenze sanzionatorie contenute nel D.lgs. n. 81/2015.

Smart working

Le norme sul sul “lavoro agile” mirano ad adeguare le tradizionali regole del lavoro dipendente alle profonde trasformazioni del modo di lavorare imposte dalla rivoluzione digitale. La disciplina del lavoro agile tenta di recuperare questo ritardo, dando una veste giuridica certa a prassi e forme di lavoro già ampiamente diffuse.
Il “lavoro agile” consiste in una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, avviata da un accordo tra le parti, priva di precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e caratterizzata dall’utilizzo di strumenti tecnologici.
La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, nel rispetto dei soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.
Per la messa in opera di tale strumento serve un accordo scritto tra le parti, che definisca le modalità di esecuzione della prestazione resa fuori dai locali aziendali, anche con riferimento agli strumenti a disposizione del lavoratore.
Vanno inoltre individuate le fasce orarie di rispetto dei tempi di riposo del lavoratore, e le misure tecniche e organizzative necessarie da utilizzare per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche (il c.d. diritto alla disconnessione).
La durata dell’accordo può essere a tempo indeterminato o determinato.
In mancanza di giusta causa, il recesso dall’accordo a tempo indeterminato deve essere preceduto da un preavviso espressamente indicato nell’accordo e comunque non inferiore a 30 giorni.
La legge stabilisce il principio di parità del trattamento economico e normativo applicato al lavoratore agile nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda (tenuto conto di quanto prevedono i contratti collettivi di primo e secondo livello).
Viene prevista una gestione semplificata della sicurezza sul lavoro rispetto al telelavoro. Accanto all’obbligo generale per il datore di lavoro di garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, si prevede un obbligo di informativa periodica, con cadenza almeno annuale, nella quale individuare i rischi generali e quelli specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione.
In caso di infortunio durante lo svolgimento dell’attività lavorativa ma al di fuori dei locali aziendali, la legge stabilisce il diritto alla copertura INAIL, quando l’infortunio è causato da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.
Gli infortuni intervenuti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa, al di fuori dei locali aziendali, possono essere considerati come “infortuni in itinere”.