ART.1

Hanno diritto alle prestazioni del Fondo Intercagoriale Sostegno al Reddito (FISR) , le Imprese Artigiane presenti nella Regione Puglia          in regola con i versamenti ai fondi gestiti dall'EBAP - Ente Bilaterale Artigianato Pugliese ( FISR- Sicurezza ex 626- FACP – Solidarietà- ) almeno per i due anni precedenti la richiesta , oltre  l'anno in corso.

Le Imprese che assumono  durante l’anno corrente  e quelle di nuova costituzione dovranno versare all’Ente le quote previste per i singoli fondi gestiti dall’EBAP per l’anno  , entro 45 GIORNI dalla nuova assunzione di personale dipendente.

N.B. Per le " Imprese di nuova costituzione" si intendono anche le Imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno si dotano o tornano ad avere in forza  personale dipendente.
L'IMPRESA PUO’ ACCEDERE NEL CORSO DELL'ANNO SOLARE AD UN CONTRIBUTO MASSIMO DI €. 2.500,00 , CUMULATIVAMENTE A  TUTTE LE PRESTAZIONI  PREVISTE A FAVORE DELLE AZIENDE.

 

ART.2

Le prestazioni a carico del fondo sono quelle previste dagli Accordi sottoscritti fra le parti sociali.
Le provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti, considerata la loro funzione previdenziale assistenziale in senso proprio o lato, sono da ritenersi comprese nelle fattispecie previste dal 2° comma art.9 bis L. 1.6.1991
n. 166.

 

ART.33

La data di scadenza del contributo al Fisr e al contributo applicazione accordi sulla sicurezza d.lgs 81/08 ex 626 è prevista ogni 30 settembre , mentre la forza lavoro da considerare al fine del calcolo dello stesso è quella in forza alla data del 31 luglio dell’anno corrente.

Non dovranno essere conteggiati a tale data, i lavoratori assunti durante l'anno per i quali l'impresa ha effettuato il  versamento  come richiamato nell’art.1 nei 45 giorni successivi l'assunzione.

 

ART.4

Le imprese che non abbiano osservato i termini di pagamento alle scadenze annuali  così come indicate al precedente art. 3, possono provvedere al pagamento delle intere quote di adesione di loro spettanza senza alcuna somma aggiuntiva mentre acquisiscono il diritto a maturare il diritto alle prestazioni erogate dall’ Ebap a favore dei dipendenti e imprese, solo dopo che siano decorsi tre mesi dalla data del pagamento stesso.
In questo caso , le richieste di prestazione potranno essere inoltrate all'Ente solo decorsi tre mesi dalla data di versamento.

 

ART.5

La Presidenza dell’ Ebap, a seguito apposita istruttoria tecnica, accertata la sussistenza dei requisiti in conformità ai regolamenti in vigore delle singole prestazioni, predispone la liquidazione delle richiesta di prestazioni  entro centoventi giorni dalla conclusione delle procedure previste.

Il pagamento viene effettuato esclusivamente con bonifico bancario presso la Banca indicata nella richiesta .

Eccezionalmente, in caso di coordinate errate o incomplete verrà emesso assegno circolare non trasferibile che il titolare o legale rappresentante della Ditta dovrà provvedere a ritirare personalmente presso i nostri uffici (in nessun caso l’assegno verrà inviato per posta).

Ove richiesta o carente, la eventuale documentazione integrativa a richieste di prestazioni da parte delle aziende deve essere inoltrata esclusivamente all' EBAP pena archiviazione, entro 30 giorni dalla richiesta o presentazione della domanda.

In caso, le richieste di prestazione prevedano la presentazione di documenti autenticati, gli stessi potranno essere autenticati oltre che da pubblici uffici, anche per presa visione, direttamente all'E.B.A.P. e UGB.

Al C.D.A. Sono affidate le decisioni di merito su singole richieste di prestazioni per le quali  sorgono controversie e contestazioni.

Art.6

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stabilite dal C.d.A. annualmente.
Nel caso in cui il Fondo non sia in grado di coprire la globalità delle richieste valide si provvederà alla liquidazione fino a concorrenza degli importi stanziati.

ART.7

 

Le richieste di prestazione devono pervenire all' EBAP direttamente e/o tramite U.G.B. con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i termini previsti da ogni singolo regolamento , pena la nullità della stessa.


IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 1° GENNAIO 2009 .

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