Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Motorizzazione – in data 27 febbraio 2017 ha emanato la circolare prot. RU 4791 che stabilisce nuove procedure per la revisione periodica dei veicoli sopra le 3,5 tonnellate e degli autobus. L’entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dalla circolare MIT Prot. RU 4791 del 27.02.2017 è prorogata al 3 maggio 2017.

Un avviso del Direttore del CED della Motorizzazione, Ing. Calchetti, comunica che la proroga è concessa al fine di completare l’adeguamento delle procedure informatiche. A tali officine, infatti, viene demandato l’incarico di eseguire e certificare una serie di controlli tecnici sui mezzi pesanti e, quindi, di effettuare, di fatto, una prerevisione, un precollaudo vincolante ai fini della revisione vera e propria dei mezzi stessi. I controlli tecnici che, in base alla circolare, spetteranno alle officine specializzate sono indicati nell’Allegato 2, colonna D, ed esplicitati nell’Allegato 3 che ricomprende tutti i controlli tecnici necessari ai fini della revisione dei veicoli pesanti. Aspetto particolarmente delicato delle disposizioni impartite dalla circolare consiste nel fatto che viene prevista l’assunzione di responsabilità da parte dell’officina specializzata, ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. 445/2000. La stessa officina, infatti, è tenuta a compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, contenuta nel modello TT2100 di cui all’Allegato 4, con la quale attesta di aver eseguito i controlli preliminari e propedeutici alla revisione vera e propria del mezzo pesante, conformemente ai punti specificati negli Allegati 2 e 3. L’officina specializzata alla quale sono affidati i controlli tecnici non deve essere obbligatoriamente iscritta a tutte e tre le categorie dell’autoriparazione. La stessa deve eseguire e certificare solo i controlli che rientrano nella sezione per la quale la stessa è abilitata. Qualora siano necessari controlli che esulano dall’abilitazione posseduta, questi vanno effettuati e certificati dall’officina abilitata e competente per la specifica sezione in cui ricade il controllo stesso. Per quanto concerne la compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, a carico dell’officina, contenuta nel modello TT2100 di cui all’Allegato 4, va lasciata in evidenza la sezione di propria competenza, barrando le sezioni che non si possiedono. Nel modello sono, comunque, riportate tutte e tre le categorie dell’autoriparazione in quanto l’accertamento dell’idoneità del veicolo pesante ai fini della revisione potrebbe essere il risultato di più controlli che vanno singolarmente certificati dall’officina abilitata.

 

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